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Ordinanza — n. 6168/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares tax appeal inadmissible due to lack of interest after taxpayer pays debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6168/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal for revocation inadmissible because she had already paid the disputed tax debt and formally requested the extinction of the proceedings. Although the taxpayer argued procedural errors regarding notification and timeliness, the court found that her subsequent payment and request to close the case demonstrated a lack of interest to continue the litigation. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer justifiable under the principle of res judicata and lack of standing.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis, Art. 395 c.p.c.; A revocation appeal becomes inadmissible if the appellant subsequently pays the debt and requests the extinction of the proceedings, demonstrating a lack of interest to continue the litigation.

Parole chiave

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lack of interest extinction of proceedings tax appeal revocation res judicata procedural inadmissibility canone del diritto di superficie aumento delle possibilità di sfruttamento del suolo deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
La ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 n. 115/2015
La ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12743/2016
Cass. n. 12743/2016; Cass.
Cass. n. 13923/2019
12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass.
Cass. n. 46/2024
13923/2019; Cass. n. 46/2024).
Cass. n. 13636/2015
Cass. n. 23175/2015
13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26904/2017 R.G. proposto da: ARINGHIERI SANDRA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato SIMONACARLONI (CRLSMN70E49H501Q). -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA. -intimata- avverso ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 24604/2015 depositata il 02/12/2015.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE Sandra Aringhieri ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 24604/2015 della Corte Suprema di Cassazione, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio l’impugnata sentenza n. 120/06/2009 emessa dalla CTR della Toscana, la quale aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso della predetta contribuente avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, catastale e ipotecaria richiesta in relazione alla compravendita di un immobile da destinare a prima casa d’abitazione, atto per il quale l’Ufficio aveva ritenuto non applicabile il beneficio di cui all’art. 1, comma 3, dellaTariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione della“lussuosità” dell’immobile, accertata a seguito di sopralluogo.

La controversia si incentrava sulla contestata computabilità nella superficie utile di detto immobile di quella (esclusa dall’art. 6 del d.m. 2/8/1969) riferibile alla “sovrastante soffitta esclusiva con terrazza”, sostenendo la contribuente di aver ristrutturato il bene solo in epoca successiva alla compravendita, per cui lo stato dell’immobile, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, individuava una superficie inferiore a mq. 267. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE Con unico motivo d’impugnazione, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma primo, n. 4, cod.proc.civ., la ricorrente chiede la revocazione della suindicata sentenza,sul presupposto che l’adita Corte avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate stante la mancanza di una valida, tempestiva notificazione.Assume la Aringhieri, invocando l’errore di percezione del giudice, che nell’impugnata ordinanza n. 2 4604 / 2015 l a Corte dà atto che «La parte contribuente non si è difesa», essendo rimasta intimata, nonostanterisultasse incontrovertibilmente dagli atti di causa l’assenza dell’avviso di ricevimento della prima notifica del ricorso per cassazione,tentata il 6 maggio 2013, a mezzo del servizio postale, al dott.

Franco Mannucci, difensore domiciliatario, con studio in Pontedera, Via Valtriani n.10, come da ricevuta di accettazione della raccomandata recante il timbro-datario dell’Ufficio Postale e, con riferimento alla seconda notifica, tentata il 3 giugno 2013, a mezzo del servizio postale, dall’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio notifiche presso la Corte d’Appello di Roma, sempre al dott. Mannucci, nonostante risultasse dall’avviso di ricevimento del 5 giugno 2013 la mancata consegna del plico postale “per irreperibilità del destinatario”.

Deduce, altresì, la contribuente che Franco e Lucia Mannucci , dottori commercialisti, avevano trasferito lo studio «(sempre in Pontedera) in Via Tosco Romagnola 136», dandone comunicazione «all’Ordine di appartenenza, come risulta dall’Albo dei dottori commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Pisa aggiornato al 9 marzo 2012, doc.2).» Assume, infine, l’odierna ricorrente, quanto al la seconda notificazione , tentata dall’allora ricorrente Agenzia delle Entrate il 3 giugno 2013, che era già scaduto il termine lungo (annuale) decorrente dalla data (19 marzo 2012) di deposito della sentenza della CTR della Toscana, per cui il ricorso per cassazione comunque «doveva essere dichiarato inammissibile perché tardivo.» La contribuente, in prossimità dell’udienza, ha depositato richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio avendo presentato domanda di definizione della lite pendente innanzi alla CTP di Pisa, avente ad oggetto l’impugnazione della «cartella di pagamento n. 087201700057170720portante tutte le somme dovute sulla base dell’avviso di liquidazione n.20051T002437 , ruolo formato sull’assunta definitività della lite.» La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.

I carichi dell’atto riscossivo ricomprendono -dichiaratamente - la pretesa impositiva di cui all’impugnato avvis o di rettifica e liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale. La dichiarazione di adesione alla definizione della lite in oggetto, cui è seguito il pagamento della primarata dell’importo complessivamente dovuto, e la richiesta dei contribuenti di «dichiarare l’estinzione del giudizio» contenuta nella memoria da ultimo depositata per l’inutilità della prosecuzione del contenzioso riguardante il prodromico atto impositivo, comunque, dimostrano la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso per revocazione, che giustifica la pronunzia di inammissibilità (v.

Cass. n. 12743/2016; Cass. n. 13923/2019; Cass. n. 46/2024). Non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Non si fa luogo a raddoppio del contributo unificato. La ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 30 n. 115 del 2015, come introdotto dall'art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non per quella sopravvenuta, come in caso di sopravvenuto difetto di interesse (Cass. n. 13636/2015), ovvero in caso di rinuncia al ricorso (Cass. n. 23175/2015).

P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Co