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Ordinanza — n. 6162/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by suspending appeal deadlines due to legislative suspension of proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6162/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Giuseppe Muzzi's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal, which had rejected the appeal for tardiness. The appellant argued that the appeal filed in November 2017 was timely because the relevant legislative decree suspended all tax litigation deadlines for six months starting in April 2017. The court agreed, ruling that the appeal must be considered valid because the statutory suspension legally extended the time limit, thereby correcting the lower court's error in deeming it late.

Regesto Legislator

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Art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50; Art. 360, c.p.c.: The appeal is admissible because the legislative suspension of tax proceedings deadlines ipso iure extended the time limit, rendering the late filing timely.

Parole chiave

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tax appeal admissibility suspension of deadlines legislative suspension tardiness of appeal tax jurisdiction proceedings tempestività tributaria tempestività dell'inoltro contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
Dispone l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 «per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di N.29812/21 R.G.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, n. 26939
Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11913
26939); nel qual caso, la sospensione dei termini di impugnazione opera ipso iure (Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11913).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29812/2021 R.G. proposto da: MUZZI’ GIUSEPPE (C.F. MZZGPP32E21I639I),rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE BERNARDO (C.F. BRNGPP46M09I744X) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale giuseppe.bernardo@avvocaticatanzaro.legalmail.it –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - resistente – Oggetto: tributi – appello – sospensione dei termini N.29812/21 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1578/04/2021, depositata in data 12 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1.Il contribuente MUZZI’ GIUSEPPE ha impugnato una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo delle dichiarazioni del periodo di imposta 2011, ricorso che è stato rigettato dalla CTP diVibo Valentia.

2. LaCTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per tardività , per essere stato l’appello notificato in data 14 novembre 2017, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 21 novembre 2016, pronunciatasi su ricorso proposto nel 2015.

3. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, per non avere il giudice di appello rilevato la sospensione dei termini processuali. Osserva parte ricorrente che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado è scaduto in data 22 maggio 2017, in pendenza dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, per cui – trattandosi di sospensione ex lege – e vertendosi in tema di controversia rientranti nella suddetta ipotesi di sospensione, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto della sospensione dei termini processuali, per cui la proposizione del ricorso in appello in data 14 novembre 2017 deve ritenersi tempestiva.

2. Il ricorso è fondato. Dispone l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 «per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di N.29812/21 R.G. Est. F. D’Aquino impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017». Le controversie definibili sono tutte quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizioe, quindi, non definite (Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, n. 26939); nel qual caso, la sospensione dei termini di impugnazione opera ipso iure (Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11913).

3. Pertanto, trattandosi di sentenza depositata in data 21 novembre 2016, il cui termine scadeva alla data del 22 maggio 2017, il termine doveva considerarsi sospeso di sei mesi, per cui la proposizione del ricorso – come accertato dalla sentenza impugnata – in data 14 novembre 2017 (data rilevante per il notificante), deve considerarsi tempestiva 4. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio ai fine dell’esame dell’appello, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazio