Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to challenge the unchallenged factual finding on notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the appellate court's specific factual finding regarding the lack of proof for notification. The appellant argued that the notification was valid under Article 140 of the Civil Procedure Code, but the lower court found the required steps, including the certified mail delivery, unproven. The court ruled that since the decision was also based on the unproven content of the tax notice, the omission to challenge this secondary reason rendered the appeal inadmissible under Article 360 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 140 cod. proc. civ.; Art. 360 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to challenge a specific factual finding that independently supports the judgment, as the omission of interest regarding the unchallenged reason leaves the decision substantively intact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22524 /20 1 6 R.G. proposto da EQUITALIASERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante Equitalia SudS.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentatae difesa anche disgiuntamente dall’Avv. Giovanni Grilletto (PEC: g iovannigrilletto@a vv ocatinapoli.legalmail . it ), domiciliato pressola Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro GIEFFERRES.A.S. DI GIANFRANCESCO RAIANO , in persona del le- galerappresentante pro tempore ; –intimata – Oggetto: notificacartellapagamento – 140cpc– racc omandata in- formativa–Corte cost.258/12-rapportiesauriti avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Campania, n.2289/ 3/201 6 depositata il 10 marzo 20 1 6 , non notifi- cata.
Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 5 gennaio 20 2 4 dalconsigliere Pierpaolo Gori . Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell a Cam- paniaè stato rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione per la Provincia di Napoli, Equitalia Sud S.p.a., ora incorporata in EquitaliaServizi di Riscossione S.p.a . avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Napoli n. 23576 / 18 /201 4 la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della società Giefferre S.a.s. aventead oggetto l’ intimazione di pagamento IRAP per l’ ann o di im- posta2004.
2. C ol ricorso introduttivo veniva impugnata l'intimazione di paga- menton. 071 2012 90002246 33 per il complessivo importo di euro 13.201,58,relativo alla cartella di pagamento n. 071 2007 02093013 65 000 , che l’Agente deduceva essere stata notificata alla contri- buenteil 31.12.08 , fatto contestato da quest’ultima . 3.Il giudice d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, statuivache non era stata provata la notifica della cartella presup- postaall'intimazione di pagamento , in quanto eseguita mediante de- positopresso la casa comunale, per temporanea assenza del desti- natario,sicché d o ve va ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 140 c od . proc. c iv . .
T ale forma di notifica prevede va una serie di passaggi procedimentali,l'ultimo dei quali era l 'invio mediante raccomandata A.R. della comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito pressola casa c omun al e , adempimento che nel caso in esame non risultava provato . I l giudice accertava che Equitalia aveva prodotto unicamente una busta "non ritirata entro il tempo di giacenza pre- scritto", dalla data incerta ed il cui co n tenuto non era c onosc ibile , cosìcome non era conosc ibile l'imposta e l’a nno di imposta .
4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso l ’agente della ri- scossione, affidato a due motiv i , mentre la contribuente non ha svoltodifese. Consideratoche:
5. Con il primo motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ. – lamenta la violazione e/o falsa applica- zionedegli artt.140 cod. proc. civ. e 26 del d.P.R.n.602/73 da parte dellasentenza di appello nella parte in cui ha statuito l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intima- zioneimpugnata, in quanto nel caso in esame il messo notificatore harispettato i requisiti previsti dall'art.140 cod. proc. civ. e che la stessasi sia perfezionata.
6. Con il secondo motivo l’agente della riscossione – in relazione all’art.360primo comma n.3 cod. proc. civ. – prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. dell'art.26 del d.P.R.n.602/73 da parte dellasentenza impugnata, nell a parte in cui ha accerta to l'illegitti- mitàdella notifica della cartella di pagamento presupposta all'inti- mazioneimpugnata. La ricorrente ritiene che il giudice avrebbe dovuto rilevare , ai fini delperfezionamento della notifica avvenuta nel 2008, che secondo lanormativa al tempo vigente non è previsto l'invio della raccoman- datae nessuna incidenza potrebbe avere nel caso di specie la suc- cessivasentenza n.258/2012 della Corte costituzionale .
Né, deduce ancoral’agente della riscossione, si può pensare che la proposizione delricorso introduttivo di questo giudizio abbia, per così dire, potuto riaprireun rapporto giuridico già definito. 7.Il ricorso è inammissibile. 7.1. Il giudice d’appello ha espresso due rationes decidendi nella succinta sentenza impugnata, affermando da un lato che « non è stataprovata» la notifica (cfr. p.2 sentenza) , ossia non è stata data laprova del perfezionamento della notifica ex art.140 cod. proc. civ. dellacartella sottesa all’avviso di intimazione impugnato ; dall’altro, il giudice ha statuito che « non è dato conoscere nemmeno quali sianol’imposta e l’anno di cui all’intimazione di pagamento oppo- sta»(v. p.3 sentenza) . 7.2.
Quest’ultimo accertamento in fatto del giudice, idoneo di per sé a determinare il rigetto dell’appello, non è stato censurato e va ribaditoche, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridica- mente idonea a sorreggere la decisione , come nel caso di specie , l'omessaimpugnazione con ricorso per cassazione anche di una sol- tanto di tali ragioni determina l'inammissibilità . Infatti, vi è un di- fetto di interesse anche del gravame propost o avverso l ’altra ra- gione, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non incide- rebbesulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che lasentenza impugnata rest a , pur sempre, fondata su di essa. 8.Il ricorso è in conclusione inammissibile e nessun provvedimento dev’essereadottato sulle spese di lite, in assenza di svolgimento di attivitàdifensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versament