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Decreto — n. 6145/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6145/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6145/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 2846/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Caruso e dal dott. Salvatore Demeco; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 3140/3/2018, depositata l’8ottobre 2018. visto l’atto depositato in cancelleria il 15marzo 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6145/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 2846/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Caruso e dal dott. Salvatore Demeco; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 3140/3/2018, depositata l’8ottobre 2018. visto l’atto depositato in cancelleria il 15marzo 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
visto l’atto depositato in cancelleria il 15marzo 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 2846/2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Caruso e dal dott. Salvatore Demeco; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 3140/3/2018, depositata l’8ottobre 2018. visto l’atto depositato in cancelleria il 15marzo 2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spesepossono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/03/2024 Il Presid