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Ordinanza Interlocutoria — n. 6137/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to acquire file ex officio regarding notification issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6137/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered the remittal of the case to a new hearing to acquire the file ex officio. The appellant argued that the Regional Tax Commission failed to consider lack of notification, while the Revenue Agency contested the procedural defects. The court decided to remand the case because the nature of the first ground of appeal necessitated the acquisition of the file before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.; Art. 32, 56 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: When the type of ground of appeal requires ex officio acquisition of the file, the case must be remitted to a new hearing.

Parole chiave

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remittal to new hearing ex officio file acquisition notification of appeal procedural defect tax appeal procedure dichiarazione dei redditi computo dei contributi valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso Maurizio Buono deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 149 c.p.c.
civ., la violazione dell’art. 149 cod.
Art. 32 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 56 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
art. 149 cod. proc. civ
civ., la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13850/2016 R.G. proposto da: BUONO MAURIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PETTORINO STEFANO (PTTSFN60C04E329N) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI e MINISTERO DELLE FINANZE -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 10345/39/15 depositata il 19/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 10345/39/15 del 19/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 346/17/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Maurizio Buono avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008. 1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente determinazione induttiva del reddito in base al modello 770, dal quale emergeva un costo del personale per euro 9.428,00.

2. Avverso la sentenza della CTR Maurizio Buono proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

3. AE resisteva in giudizio con controricorso mentre non si costituiva in giudizio il Ministero delle Finanze, che restava, pertanto, intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Maurizio Buono deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 32 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR omesso di considerare che l’appellato non avrebbe mai ricevuto la notificazione del ricorso in appello, non risultando nemmeno depositata agli atti la prova della notificazione, sicché non si sarebbe potuta dichiarare la decadenza del ricorrente dalle questioni ed eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in sede di costituzione in appello. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché motivazione apparente, per non avere la CTR motivato in ordine ai rilievi di parte ricorrente concernenti la pretesa tardività della costituzione dell’appellato. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR escluso ogni valenza probatoria alla denuncia penale sporta dal ricorrente con riferimento al modello 770 posto a base dell’accertamento. 1.3.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR fondato il proprio accertamento su una presunzione semplice (il deposito di un modello 770), priva di valenza probatoria in quanto non ricollegabile al contribuente.

2. L’esame del primo motivo di ricorso, in ragione della tipologia della censura, impone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio. 2.1. Va, dunque, rinviata la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a