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Ordinanza — n. 6136/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on mortgage registration validity, ruling timely objection required under tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6136/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Fernando Cuna's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a mortgage registration by Equitalia Sud S.p.A. Cuna argued the registration was void due to lack of notification and failure to communicate the act, while Equitalia contended the registration remained valid. The court held that while the omission of pre-notice affects validity, it must be challenged within 60 days of actual knowledge, and since Cuna did not object promptly, the registration stands.

Regesto Legislator

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Art. 19, 21 d.lgs. 546/1992; Art. 77 d.P.R. 602/1977: The omission of pre-notice regarding a tax mortgage does not render the registration void if the taxpayer fails to file an objection within sixty days of receiving actual notice of the registration.

Parole chiave

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tax mortgage registration omission of pre-notice timely objection requirement Regional Tax Commission Cassation appeal dismissal iscrizione di un'ipoteca legale registro delle esecuzioni domanda d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Ne consegue che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs.
Art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1977
18525 (non massimata) per la quale “occorre, dunque, distinguere il necessario preavviso dalla successiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1977.
Art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000
art. 85 cod. proc. civ
perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione EQUITALIA SUD S .
art. 115 c.p
2697 del codice civile…dell’art. 115 c.p.c.” (cfr.
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Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding mortgage registration notice validity and omittance of prior notice. The court rejects the claim that the tax authority failed to notify the taxpayer of the underlying tax assessments required for the mortgage registration. The decision holds that the lower court implicitly rejected the taxpayer's argument regarding the lack of knowledge of the underlying tax assessments, as the taxpayer had not challenged those specific assessments within the statutory time limits. Consequently, the appeal is dismissed, and the taxpayer is ordered to pay the litigation costs. The court clarifies that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment, even without an explicit ruling on that specific point. The ruling emphasizes that the validity of the mortgage registration depends on the proper notification of the underlying tax assessments, which was deemed valid via the InfoCamere system when the taxpayer's PEC address was invalid. The court further states that the taxpayer's failure to challenge the underlying assessments separately renders the current objection inadmissible. The final outcome is a dismissal of the appeal with the taxpayer bearing the costs of the proceedings.
Ordinanza — n. 18870/2025 — snciv
Cassation court partially allowed tax collection appeal regarding short prescription periods for non-revenue debts.
Ordinanza — n. 22151/2024 — snciv
Cassation court annuls tax collection notice for non-prescribed debts, allowing incidental appeal on prescription term error.
Sentenza — n. 13682/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal against tax collection notices, upholding regional tribunal's rejection of late prescription defenses.
Ordinanza — n. 24745/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding mortgage notice validity when recipient was irreperable but notice was validly served.

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Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22386-2015, proposto da: FERNANDO CUNA (C.F. CNUFNN42D27H632J), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. LIANA DI MOLFETTA (liana.dimolfetta@pec.ordineavvocatitrani.it) , unitamente alla quale è elett.te dom.to in ROMA, al VICOLO ORBITELLI, n. 31, presso lo studio dell’AVV. MICHELE CLEMENTE; -ricorrente - contro EQUITALIA SUD S.P.A. (già EQUITALIA E.T.R. S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV.

MICHELA NOCCO (avv.michelanocco@pecstudio.it) , unitamente alla quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO, n. 226/210, presso lo studio dell’AVV. BIANCA MARIA CASADEI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 313/10/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 12/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che FERNANDO CUNA impugnò, innanzi alla C.T.P. di Bari, l’iscrizione ipotecaria n. 116143-26-1411 del 13.1.2011, eseguita dalla EQUITALIA E .

T . R . su di un opificio di proprietà del contribuente sito nel Comune di Bisceglie, quale conseguenza di un carico fiscale derivante da 13 cartelle di pagamento rimaste insolute; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 214/12/13, accolse il ricorso; che l’ EQUITALIA SUD S . P . A . (subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, alla EQUITALIA E . T . R .) propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, con sentenza n. 313/10/15, depositata il 12/02/2015 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come (a) rispetto alla cartella n. 01420010131817267000, sussistesse la giurisdizione del G.O., trattandosi di cartella conseguente a sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, (b) vi fosse, poi, prova agli atti della corretta notifica dell’avviso di (avvenuta) iscrizione ipotecaria presso la residenza del CUNA e (c) infine, fosse del tutto nuovo (e, perciò inammissibile), oltre che non oggetto di appello incidentale, il motivo di dedotta nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000; che avverso tale decisione FERNANDO CUNA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ EQUITALIA SUD S .

P . A .; Rilevato, in via del tutto preliminare, che, per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione EQUITALIA SUD S . P . A .e l'automatico subentro ad esso del successore AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass., Sez. 5, 3.2.2022, n. 3312, Rv. 663766-01) – nella specie, invero, non avvenuta; che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/73” (cfr. ricorso, p. 6), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto superflua, ai fini della validità e legittimità dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 cit., la previa comunicazione, al contribuente, del relativo avviso bonario, ai sensi del cit. art. 50; che il motivo è inammissibilee, comunque, infondato; che emerge dalla lettura della motivazione dell’impugnata decisione (cfr. la p. 6, terzultimo cpv.:“i primi giudici, nulla statuendo in ordine alla pretesa nullità conseguente alla mancata “notifica della intimazione ex art. 50 DPR 602/73”) che la questione concernente la mancata previa notifica dell’avviso bonario ex art. 50 cit. fu effettivamente proposta dal contribuente in prime cure, seppur senza alcun pronunziamento al riguardo da parte della C.T.P.: dal ricorso non risulta (cfr. l‘art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), tuttavia, che a tale omissione abbia fatto seguito uno specifico motivo di gravame incidentale del CUNA , ovvero che la questione sia stata - quantomeno – riproposta in sede di appello, con conseguente non ulteriore delibabilità della stessa nel presente grado di lite; che, per altro verso e solo per completezza espositiva, la doglianza si appalesa comunque infondata, nel merito, essendo sufficiente ribadire l’insegnamento di Cass., Sez.

U, 18.9.2014, n. 19667, Rv. 632587-01 (impropriamente richiamata dalla difesa di parte ricorrente - cfr. infra ), per cui l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione dell’art. 137 e ss. c.p.c….dell’art. 2697 del codice civile…dell’art. 115 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto valida la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria ad esso CUNA , nonostante sul relativo plico fosse stata apposta la dicitura “indirizzo insufficiente” e, per l’effetto, altrettanto erroneamente ritenuto valida l’iscrizione medesima; che il motivo è, in parte, infondato, in parte, inammissibile; che“L'affermata inapplicabilità all'iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 della previsione di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo decreto – si legge in Cass., Sez.

U, 18.9.2014, n. 19667, cit., sub § 13 della motivazione - non significa tuttavia che l'iscrizione ipotecaria possa essere eseguita per così dire insciente domino…l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – prosegue il successivo § 16 - in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest'ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l'attivazione del "contraddittorio endoprocedimentale", che costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa...Nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 introdotto con D.L. n. 70 del 2011, che obbliga l'agente della riscossione a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1, non "innova" (soltanto) - se non sul piano formale - la disciplina dell'iscrizione ipotecaria, ma ha (anche e prima ancora) una reale "valenza interpretativa", in quanto esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l'obbligo di attivazione da parte dell'amministrazione del "contraddittorio endoprocedimentale" ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo”– conclude il § 17; che, per effetto dei rilievi che precedono, le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato che l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti - anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011 (così espressamente Cass., Sez. 6-5, 22.11.2019, n. 30534, Rv. 656352-01) - la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità; che, tuttavia, nella specie, non è in giuoco, all’evidenza, il contraddittorio endoprocedimentale di cui si è appena detto (e la cui mancanza implica la nullità dell’iscrizione) quanto, piuttosto la (affatto diversa) comunicazione dell’(avvenuta) iscrizione, evidentemente successiva a questa, presupponendola quale atto già eseguito e non in fieri, del cui compimento dare notizia al contribuente per la relativa impugnazione; che la differenza tra le due tipologie di avviso è stata di recente chiarita da Cass., Sez. 5, 8.6.2022, n. 18525 (non massimata) per la quale “occorre, dunque, distinguere il necessario preavviso dalla successiva comunicazione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1977.

L’omesso preavviso incide sulla validità dell’iscrizione ipotecaria, ma tale vizio deve essere denunciato con la tempestiva impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni dalla successiva comunicazione, laddove effettuata”, mentre, al contrario, la successiva comunicazione dell’avvenuta iscrizione incide sul termine di impugnabilità di quest’ultima, nel senso che “l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati - disciplina che, in virtù del successivo art. 17, si applica anche ai soggetti che rivestono la qualifica di concessionarie di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

Ne consegue che il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 per proporre impugnazione - rispetto a tutti gli atti oggetto della giurisdizione tributaria - decorre dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca in base sia al dato testuale dello stesso art. 21 sia ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione, trattandosi proprio dell’atto che è strumentale a rendere edotto il contribuente ed a stimolarne la eventuale reazione, al fine di consentire il raggiungimento dell’eventuale inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria.

Pertanto, solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso averso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza”; che correttamente, dunque, la C.T.R. ha evidenziato come “non esiste alcuna norma che preveda quale effetto, della eventuale omissione [della comunicazione della avvenuta iscrizione], la nullità della stessa iscrizione”, da ciò inferendone la validità dell’iscrizione ipotecaria in commento: ciò rende irrilevante qualsivoglia ulteriore motivazione (peraltro svolta ad abundantiam) sul punto, ad opera dei giudici di appello, con conseguente carenza di interesse alla delibazione degli ulteriori profili di censura avanzati con il presente motivo di ricorso, con precipuo riferimento alla validità della notifica dell’avviso in questione (semmai rilevante ai fini della originaria tempestività o meno del ricorso introduttivo del presente giudizio, profilo – tuttavia -non ulteriormente in discussione);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di FERNANDO CUNA al pagamento, in favore dell’ EQUITALIA SUD S . P . A .,in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna FERNANDO CUNA al pagamento, in favore dell’ EQUITALIA SUD S . P . A .,in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 8.000,00 (ottomila/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfett