Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6130/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding VAT fraud and criminal acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6130/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's decision to dismiss the Revenue Agency's appeal against a lower tribunal ruling in favor of a company. The Revenue Agency argued the lower court failed to properly address evidence of simulated VAT transactions and the legal consequences of the company representative's criminal acquittal. The court found the lower court's reasoning insufficiently detailed, rendering it null and void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to disclose the factual and legal grounds for the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of reasoning nullity of judgment VAT fraud evidence criminal acquittal impact tax appeal cassation indagine per frode iva assoggettamento all'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, comma 2 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs.
art. 654 cod. proc. pen
Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., dell’art.
art. 207 disp. att. cod. proc. pen
pen., dell’art. 207 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016
Cass. n. 13977 del 23/05/2019
Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3976/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AUTOEXPO' DI ARDIOLI R E C SAS -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2001/05/17 depositata il 20/06/2017. Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 2001/05/17 del 20/06/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 186/03/14 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Autoexpò di Ardioli R. C. s.a.s. (di seguito Ardioli s.a.s.) e dei soci Roberto Ardioli, Chiara Ardioli e Maria Cristina Luppi avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 notificato alla società. 1.1.

Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso per l’indebita detrazione dell’IVA afferente ad operazioni soggettivamente inesistenti. 1.2. La CTR respingeva l’appello proposto da AE evidenziando che: «l’accordo simulatorio trilatero non risulta[va] dimostrato, il legale rappresentante della società appellata è[era] stato prosciolto dagli addebiti perché non sussisto[eva]no e le altre società con le quali la Autoexpò ha[aveva] assunto rapporti commerciali avevano rilasciate le dichiarazioni come richieste dalla motorizzazione civile ed avevano regolarmente versato l’iva.

No[n] ci sono[c’erano] sufficienti ragioni per discostarsi dalla decisione dei Giudici di prime cure».

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

3. Autoexpò s.a.s. e i soci Roberto Andrioli, Maria Cristina Luppi e Chiara Andrioli restavano, invece, intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente, senza prendere in considerazione i molteplici elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché dei principi indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per avere la CTR trascurato di considerare gli elementi indiziari forniti dall’Ufficio, il complessivo esame dei quali la avrebbe indotta a ritenere non solo che la società contribuente avrebbe frequentemente acquistato numerosi autoveicoli dalle ditte Opportunity Europe, Multicar Import e Golden Line, da ritenersi cartiere, ma anche la piena consapevolezza della frode IVA perpetrata in capo ad Autoexpò s.a.s. 1.2.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 cod. proc. pen., dell’art. 207 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 20 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il semplice proscioglimento, in sede penale, del legale rappresentante della società contribuente vincoli il giudice tributario.

2. Il primo motivo è fondato mentre gli altri motivi restano assorbiti. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata non può che dirsi apparente in quanto:

a) fa riferimento per relationem alla sentenza di primo grado ma non ne trascrive, nemmeno riassuntivamente, le motivazioni;

b) afferma che il legale rappresentante della società contribuente sarebbe stato assolto in sede penale, ma non chiarisce le conseguenze di tale assoluzione nel giudizio tributario;

c) deduce che le società con cui Autoexpò s.a.s. ha assunto rapporti commerciali avrebbero rilasciato regolare attestazione di avvenuto pagamento dell’IVA, ma non chiarisce le conseguenze di tale fatto sull’oggetto del giudizio;

d) afferma apoditticamente, senza spiegarne le ragioni, che l’accordo simulatorio trilatero non risulterebbe dimostrato. 2.3. In buona sostanza, dalla laconica motivazione del giudice di appello non è dato individuare le ragioni di fatto e di diritto per le quali l’appello proposto dall’Ufficio sia stato rigettato, con conseguente nullità della motivazione ed assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gr