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Ordinanza — n. 6123/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassation dismissed revocation error regarding non-contradictory 2006 income assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6123/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court allowed the Revenue Agency's cassation appeal against a lower court's revocation of a tax assessment. The lower court had revoked the decision based on a perceived error regarding the taxpayer's failure to file a declaration and lack of participation in proceedings. The Court ruled that since the 2006 tax year did not require a mandatory contradictory procedure, the alleged procedural error lacked the decisive quality necessary for revocation.

Regesto Legislator

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Art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; Art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.: A revocation error must possess decisiveness and concern a disputed fact; in tax years without mandatory contradictory procedures, a taxpayer's absence does not constitute a revocable error.

Parole chiave

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tax revocation error decisiveness requirement contradictory procedure income assessment procedural defect detrazioni e rimborsi revisione d'imposta diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n.
Art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
Le considerazioni che precedono determinano l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod.
Art. 22 del d.l. n.78/2010
Ora nella specie, trattandosi di un accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2006, al quale non si applica l’obbligo di contraddittorio non trattandosi di tributi armonizzati e non risultando applicabile il disposto di cui all’art. 22 del d.l.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – Contro CATALANO GIUSEPPE; –intimato – Avverso la sentenza n. 375/3/15 depositata il 29 maggio 2015 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe di revocazione di precedente pronuncia della medesima CTR a mezzo della quale quest’ultima accoglieva il gravame dell’Erario avverso sentenza della CTP.

La sentenza revocata in particolare affermava la correttezza dell’operato dell’Agenzia nel procedere all’accertamento REVOCAZIONE sintetico del reddito del contribuente sulla base dell’incongruenza fra il reddito zero e gli indici di capacità contributiva, rappresentati dal possesso di tre autoveicoli ed un immobile. L’errore revocatorio, rilevante ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., venne individuato dal giudice del merito nell’erronea indicazione per cui il contribuente non avrebbe reso la dichiarazione dei redditi e nell’erroneo presupposto per cui lo stesso non si sarebbe reso disponibile al contraddittorio.

Il contribuente, nonostante la rituale notifica del ricorso avvenuta in data 10 dicembre 2015, è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., non costituendo quelli indicati dalla sentenza impugnata errori revocatori. 1.1. Il motivo è palesemente fondato. L’errore revocatorio che fonda la domanda ex art. 395, cod. proc. civ., è costituito dall’erronea percezione degli atti di causa e si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, allorché tale fatto non abbia costituito un punto controverso.

Inoltre, il fatto, sempre per essere posto a fondamento della domanda dello strumento impugnatorio in esame, deve rivestire rilevanza ai fini della decisione assunta. Orbene nella specie il giudice della revocazione, anzitutto quanto al fatto della “omessa presentazione della dichiarazione”, anziché incentrarsi sul fatto in sé e dunque esaminare l’eventuale sussistenza di un errore percettivo, conformemente al contenuto della disposizione, si abbandona a proprie considerazioni in ordine all’assenza nella specie dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dunque in ultima analisi sul significato del fatto che tale dichiarazione non sia stata effettuata, finendo così per riformulare il giudizio il cui potere era già stato consumato nella decisione revocanda.

Circa poi il fatto consistente nell’essersi il contribuente “sottratto al contraddittorio”, il giudice della revocazione trascura la considerazione per cui in ogni caso un errore revocatorio deve rivestire la già ricordata caratteristica della decisorietà, cioè se sussistente deve essere idoneo a provocare una statuizione diversa (il requisito viene esplicitato con riferimento all’ipotesi di cui al precedente num.3, ma si riferisce evidentemente ad ogni ipotesi di revocabilità). Ora nella specie, trattandosi di un accertamento sintetico relativo all’anno d’imposta 2006, al quale non si applica l’obbligo di contraddittorio non trattandosi di tributi armonizzati e non risultando applicabile il disposto di cui all’art. 22 del d.l. n.78/2010 (applicabile infatti solo a partire dall’anno d’imposta 2009), l’errore sul fatto rilevato risulta in ogni caso irrilevante.

Invero in tali casi – sulla base della disciplina applicabile ratione temporis - il contraddittorio può essere instaurato in sede giudiziale, ove il contribuente sarà ammesso a giustificare lo scostamento, restando altrimenti idoneo a sostenere l’accertamento il significativo scostamento tra la sussistenza di indici di capacità contributiva e l’assenza di reddito (in disparte poi la sussistenza di altri redditi non soggetti a dichiarazione la cui eventuale mancata considerazione non forma oggetto del giudizio di revocazione).

2. Le considerazioni che precedono determinano l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. e l’assorbimento dei restanti motivi. Le spese seguono la soccombenza dell’intimato, compensate quelle dei gradi di merito. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa senza rinvio la sentenza impugnata Condanna l’intimato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in € 4300,00,oltre a spese prenotate a debito, dichiarand