Cassation court dismisses appeal due to withdrawal after request for simplified settlement, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished following the appellant's explicit withdrawal after submitting a request for simplified settlement. Although the tax agency contested the withdrawal, no evidence of the settlement request was produced, and the withdrawal itself constituted the extinguishing hypothesis under civil procedure law. Consequently, the court ordered that litigation costs be compensated between the parties without requiring further payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: A withdrawal by the appellant following a request for simplified settlement extinguishes the proceedings, and the absence of observations by the opposing party and lack of evidence regarding the settlement request preclude the imposition of additional unified contribution fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCO SOLIANI, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Arena e dall’avv. Tommaso Santoro; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1341/26/15 depositata il 10 dicembre 2015 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior IRPEF (anno d’imposta 2008) a seguito di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP respingeva il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello confermava la sentenza di primo grado. DEFINIZ AGEV Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a un motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia avendo a suo dire presentato istanza di definizione agevolata. CONSIDERATO CHE 1.Il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia a seguito di una domanda di definizione agevolata, rispetto alla quale la controparte nulla deduce, che tuttavia non risulta prodotta.
Peraltro, l’atto di espressa rinuncia configura senz’altro il ricorrere dell’ipotesi estintiva di cui all’art. 391, cod. proc. civ.
2. La definizione conseguente ad estinzione e la mancanza di osservazioni da parte della controricorrente determinano il Collegio a disporre che le spese vadanno compensate. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese compensate. C