Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal of the case, leading to judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct because the Tax Agency withdrew its appeal on May 12, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal regarding a cadastral reclassification, but the agency voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the court ruled that no further decision on litigation costs was necessary and formally extinguished the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 364, comma 2, n. 1 c.p.c.: When the appellant withdraws the appeal before the final judgment, the court must declare the proceedings extinct without addressing the merits or allocating costs.
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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13123-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro SELMABIPIEMME LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2720/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 18/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/2/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto da Selma Bipiemme Leasing S.p.A. avverso avviso di accertamento per la rideterminazione del classamento dell’immobile, con attribuzione di nuova rendita catastale, di proprietà di quest’ultima; la società contribuente è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 12/5/2020 l’Ufficio ha dichiarato di rinunciare al ricorso; 1.2. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio della società contribuente
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezio