Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6097/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for apparent reasoning violating civil procedure and tax law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's appeal judgment, which had rejected the Revenue Agency's appeal against a bankruptcy company's tax assessment. The Agency argued the lower court's reasoning was merely apparent and failed to apply correct principles regarding cost deductions for VAT. The court found the reasoning insufficient because it referenced general principles without explaining the specific logical steps taken, rendering the decision null.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 36, para. 2 of D.Lgs. 546/1992; Art. 136, para. 2, no. 4 of the Civil Procedure Code: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible to the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent reasoning nullity of judgment tax appeal procedure inductive cost determination VAT liability assessment Civil Procedure Code Regional Tax Commission deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 36, para. 2 of D.Lgs. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della motivazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs.
Art. 136, para. 2, no. 4 of the Civil Procedure Code
546 e dell’art. 136, secondo comma, n.
Art. 55 of D.P.R. 633/1972
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del d.P.R.
Art. 32, paras. 4 and 5 of D.P.R. 600/1973
633, dell’art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R.
Art. 2697 of the Civil Code

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 22232/2016
Cass. n. 13977/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10354/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO D.S.C. SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 718/04/20depositata il 16/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 718/04/20 del 16 / 10 /20 20 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 801/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Lucca (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da D.S.C. s.r.l. in fallimento (di seguito DSC) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2015. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento era stato ricostruito induttivamente il reddito della società. 1.2.La CTR respingeva l’appello proposto da AE evidenziando che:

a) l’omesso versamento dell’imposta a debito non costituiva una omessa dichiarazione IVA;

b) l’Ufficio non aveva considerato, a fronte dei ricavi accertati, i corrispondenti costi, con conseguente saldo IVA dovuta inferiore a quello accertato. 2.Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3.DSC non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della motivazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 136, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione apparente. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 1.3.Nel caso di specie la CTR fa riferimento a principi enunciati dalla giurisprudenza in materia di determinazione induttiva dei costi e, senza specificare in alcun modo il ragionamento logico-giuridico seguito, conferma la sentenza di primo grado che ha ritenuto che dei costi debba tenersi conto anche ai fini della determinazione dell’IVA, laddove, com’è noto, i costi non hanno alcunaincidenza. 1.4.Così statuendo, il giudice di appello ha dimostrato di non avere tenuto conto in alcun modo dei rilievi dell’appellante, peraltro riprodotti, sia pure riassuntivamente, nel contesto della stessa sentenza impugnata. 2.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art.2697 cod. civ., per avere la CTR:

a) applicato all’IVA principi giurisprudenziali relativi alle imposte dirette e concernenti la determinazione forfetaria dei costi;

b) omesso di considerare che i registri IVA non sono stati esibiti in sede di accertamento per adesione, con conseguente loro inutilizzabilità in giudizio. 2.1.Il motivo resta assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo. 3.In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso , assorbito il secondo;l a sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in di