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Ordinanza — n. 6092/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's agreement to settle and pay full tax debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6092/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer voluntarily agreed to a simplified settlement procedure. The taxpayer submitted a request to settle the entire tax debt, including interest and penalties, while the tax authority opposed the appeal. The court ruled that these actions fulfilled the statutory requirements for terminating the litigation under the specific law enacted for such settlements.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 e segg. della legge n. 197/2022; Art. 1 comma 198 della legge n. 197/2022: When a taxpayer voluntarily agrees to a simplified settlement and pays the full amount due, the judicial proceedings are extinguished without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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tax settlement procedure litigation extinction voluntary payment simplified tax dispute tax authority appeal judicial termination full debt payment contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 e segg. della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg.
Art. 1 comma 198 della legge n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg.
art. 1 comma 198 legge n. 197/2022
Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16698/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrentee controricorrente incidentale - contro CUNDARI NINO SRL, elettivamente domiciliat a in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato AZZARO ANDREA MARIA (ZZRNRM63C30C351A) rappresentata e difes a dagli avvocati GENTILE GIUSEPPE (GNTGPP55P22F158T), AZZARO ALBERTO (ZZRLRT67D22C351O); -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

MESSINA n. 2311/2015depositata il 04/06/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla Nino Cundari spa (ora srl) avverso la sentenza della CTP di Messina che aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2002 che aveva recuperato materiale imponibile con determinazione di maggiore IRES, IVA e IRAP, annullando le sanzioni. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso la contribuente che, a sua volta , ha proposto due motivi di ricorso incidentale, contro il quale l’Agenzia resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 1 comma 186 e segg. della legge n. 197/2022, depositando copia della domanda con indicazione dell’avvenuto versamento dell’intero importo dovutonel corso del giudizio , e ha chiesto l’estinzione del giudizio. Sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge n. 197/2022.

Le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. dichiara l’estinzionedel processo; spese a carico di