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Ordinanza — n. 6090/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as tax dispute extinguished by mutual settlement under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6090/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court extinguished the tax appeal process due to a mutual settlement agreement reached by the parties. The taxpayer, Leader Pesca Srl, formally renounced the claim against the tax authority's assessment for 2008, while the state accepted the waiver with a corresponding reduction in litigation costs. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met under the relevant civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When parties mutually agree to extinguish a proceeding with a waiver of costs, the court must formally declare the process terminated, thereby ending all further litigation on the merits.

Parole chiave

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tax dispute settlement mutual waiver agreement process extinguishment simplified procedure cost compensation civil code provision litigation termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e, vista l’accettazione di controparte alla rinunzia con compensazione delle spese, deve provvedersi di conseguenza con riguardo a queste.
artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
RILEVATO CHE: La CTP di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla Leader Pesca srl contro la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2008, oltre sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R.
art. 391 c.p
Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14848/2016 R.G. proposto da : LEADER PESCA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI FRANCESCO (PTRFNC60H05A462S) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6757/2015 depositata il16/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

RILEVATO CHE: La CTP di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla Leader Pesca srl contro la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2008, oltre sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Avverso questa sentenza la Leader Pesca srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: In data 3.1.2024 la contribuente, a seguito di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022, ha presentato dichiarazione di rinunzia, con compensazione delle spese, sottoscritta tanto dalla parte quanto dal difensore, riportante in calce l’accettazione della Avvocatura dello Stato.

Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e, vista l’accettazione di controparte alla rinunzia con compensazione delle spese, deve provvedersi di conseguenza con riguardo a queste. p.q.m. estingue il processo spese comp