Italian court dismisses appeal as tax dispute extinguished by mutual settlement under simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court extinguished the tax appeal process due to a mutual settlement agreement reached by the parties. The taxpayer, Leader Pesca Srl, formally renounced the claim against the tax authority's assessment for 2008, while the state accepted the waiver with a corresponding reduction in litigation costs. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met under the relevant civil code provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When parties mutually agree to extinguish a proceeding with a waiver of costs, the court must formally declare the process terminated, thereby ending all further litigation on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14848/2016 R.G. proposto da : LEADER PESCA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 34, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI FRANCESCO (PTRFNC60H05A462S) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 6757/2015 depositata il16/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
RILEVATO CHE: La CTP di Roma ha respinto il ricorso proposto dalla Leader Pesca srl contro la cartella di pagamento per IVA e IRES relative al 2008, oltre sanzioni, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972. La contribuente ha proposto appello che la CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato. Avverso questa sentenza la Leader Pesca srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE: In data 3.1.2024 la contribuente, a seguito di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex l. n. 197/2022, ha presentato dichiarazione di rinunzia, con compensazione delle spese, sottoscritta tanto dalla parte quanto dal difensore, riportante in calce l’accettazione della Avvocatura dello Stato.
Sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. e, vista l’accettazione di controparte alla rinunzia con compensazione delle spese, deve provvedersi di conseguenza con riguardo a queste. p.q.m. estingue il processo spese comp