Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by mutual settlement and withdrawal of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's written withdrawal of the case with a settlement agreement. The Regional Tax Commission had previously upheld the municipality's tax assessment regarding industrial land pertinenziality, but the parties subsequently resolved their dispute. Consequently, the Court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to confirm the extinction of the proceedings and exempt the withdrawing party from litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, fourth comma, cod. proc. civ.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is extinguished by the appellant's written withdrawal with settlement, precluding any award of costs against the withdrawing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17560/2020proposto da: COMUNE DI BRISSOGNE,in persona del Sindaco pro tempore, rappresentat o e difeso da gli Avv. ti Maurizio Fogagnolo e Guido Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Cosseria n. 5; -ricorrente - Contro MONTECO Sr.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difes o da gli Avv.ti Livia Salvini e Davide De Girolamo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, P.zza Venezia n. 11; -controricorrente - avverso la sentenza n. 21/ 01 /19 della Commissione regionale della Valle D’Aosta,depositata il 10 / 12 / 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 29/02/2024 dal Consigliere Dott.
Stefano Pepe; Oggetto:Rilevatoche 1. La Commissione tributaria regionale (CTR)della Valle D’Aosta, con sentenza n. 21/01/19, depositata il 10 / 12 / 201 9 , emessa a seguito di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n.8562 del 2019, rigettava l’appello proposto dal Comune di Brissogne e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi proposti dalla contribuente -società operante nel settore dell’estrazione e della lavorazione degli inerti - avverso gli avvisi per omesso parziale versamento ICI (anni 2007-2011), ritenendo pertinenziale, ex art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, il terreno edificabile sul quale insistevano i fabbricati adibiti all’attività produttiva svolta dalla ricorrente in quanto: da un lato, risultava “durevole” il rapporto di pertinenzialità tra i suindicati beni, tenuto conto dello stato dei luoghi e dell’attività ultratrentennale di impresa svolta su di essi dalla contribuente; dall’altro nessun rilievo assumeva l’omessa comunicazione da parte di quest’ultima della sussistenza del menzionato vincolo per effetto del venir meno del relativo obbligo per effetto dell’art .37, comma 53, del d.l.4 luglio 2006 n. 223.
2. Avverso tale sentenza il Comune di Brissogne ha proposto ricorso per cassazione affidato a seimotivi.
3. La società contribuente ha depositato controricorso.
4. Con atto del 22 febbraio 2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese di lite essendo intervenuta tra le parti apposita transazione. Considerato che 1 Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalla ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio.
2. In presenza dell’accettazione all’atto di rinuncia ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, cod.proc.civ., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.
3. In presenza di una causa sopravvenuta di inammissibilità non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. C