Italian tax court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing the litigation without merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal against a tax assessment. The case involved Reboani Pavimenti Srl challenging tax authorities for alleged non-existent commercial operations, which the lower courts rejected. Since the plaintiff explicitly renounced the appeal and agreed to cost compensation, the court ruled that no substantive examination of the tax arguments was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; When a litigant withdraws an appeal, the judgment is extinguished rather than dismissed on merits, excluding the application of the non-victorious party's contribution rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Reboani Pavimenti Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Isabella Cantalupo e Arabella Cantalupo del Foro di Cremona, e dall’Avv.to Gioia Vaccari, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del terzo difensore, al viale Gioacchino Rossini n. 18 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4614, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 22.9.2015, e pubblicata il 26.10.2015;
O GGETTO :Ires, Iva ed Irap, 2005/2009 - Fatture per operazioni inesistenti - Rinunzia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Reboani Pavimenti Srl, dedita alla commercializzazione e posa in opera di piastrelle, separati avvisi di accertamento, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento agli anni dal 2005 al 2009. La ripresa a tassazione, per un ammontare complessivo di decine di milioni di Euro, dipendeva dalla contestazione di essere stata la società parte di operazioni commerciali inesistenti, sul fondamento di controlli conseguenti ad una segnalazione del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma.
2. La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona censurando, tra l’altro, la violazione del proprio diritto di difesa ed il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ente impositore. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva.
3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, riproponendo le proprie censure di merito e contestando anche la illogicità e contraddittorietà della sentenza pronunciata dalla CTP. La CTR reputava infondate le critiche proposte dalla società, e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado.
4. La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. La società ha poi depositato memorie in cui dichiara la propria rinunzia al ricorso. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, in conseguenza della dichiarata rinunzia all’impugnazione, avendo la società domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio. La contribuente ha anche avuto cura di allegare l’accettazione della rinunzia concordandosi sulla compensazione delle spese da parte dell’Agenzia delle Entrate, manifestata con atto n. CT 18954/16 del 25.6.2020 (f.to Avv.to dello Stato Carla Colelli).
2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia allo stesso da parte del ricorrente.
3. Può aderirsi alla richiesta delle parti che hanno domandato disporsi la compensazione delle spese di lite. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Reboani Pavimenti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e cessata l