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Ordinanza — n. 6080/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to taxpayer's withdrawal; court declares proceedings extinguished without examining merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6080/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer, Silvio Ventura, formally withdrew the lawsuit and requested the termination of proceedings. Although the taxpayer argued procedural nullities regarding the tax authority's handling of the simplified income assessment, the Court found no need to examine these merits. Consequently, the judgment dismissed the appeal on the ground that the litigation had ceased voluntarily by the party.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.; Art. 6, D.L. 193/2016: When a taxpayer withdraws a cassation appeal and requests the extinction of the proceedings, the Court must declare the process extinguished without examining the substantive grounds of the appeal.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax appeal cassation simplified income assessment procedural nullity sospensione della riscossione fiscale ripresa dell'imposta sul valore aggiunto differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 6, D.L. 193/2016
Silvio Ventura ha invero depositato istanza di voler dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata delle controversie pendenti nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 6 del Dl.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ventura Silvio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti Oreste Cantillo e Annarita Sauzullo, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del primo difensore, al lungotevere dei Mellini n. 17 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 209, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 22.10.2015, e pubblicata il 15.1.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Irpef 2007 - Redditometro - Adesione a normativa di definizione agevolata - Art. 6, Dl 193/2016 - Rinunzia al ricorso - Estinzione del giudizio.

1. l’Agenzia delle Entrate notificava a Ventura Silvio l’avviso di accertamento n. TF9011501267/2012, con il quale rettificava il reddito dichiarato ai fini Irpef, in relazione all’anno 2007, applicando le regole dell’accertamento sintetico, c.d. redditometro.

2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, proponendo contestazioni procedurali e di merito. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva il reddito accertato da Euro 87.807,00 ad Euro 51.500,00.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione conseguita dal giudice di primo grado, nella parte in cui era rimasto soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rinnovando censure procedurali e di merito. La CTR reputava infondate le critiche proposte da Silvio Ventura, e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado.

4. Il contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. 4.1. Il ricorrente ha quindi depositato memoria in cui ha manifestato la propria rinunzia al ricorso ed ha domandato di dichiarare l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata sentenza della CTR, non avendo pronunciato sulle ragioni per cui è stata disattesa la contestazione di invalidità dell’atto impositivo per non avere l’Ente impositore tenuto conto delle “giustificazioni addotte dal contribuente negli incontri tenutisi con l’Ufficio” (ric., p. 11).

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla contestata invalidità dell’atto impositivo per non essergli stato assicurato l’accesso ad un effettivo contraddittorio preventivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 38, comma 7, del Dpr n. 600 del 1973, per non avere la CTR ritenuto l’invalidità dell’atto impositivo, sebbene l’Amministrazione finanziaria abbia omesso “prima di emettere un accertamento fondato sul calcolo sintetico, di dare avvio al procedimento di accertamento con adesione” (ric., p. 20).

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza dell’omessa pronuncia della CTR sulla contestazione proposta per avere l’Amministrazione finanziaria calcolato, ai fini dell’accertamento sintetico del reddito, anche le rate di mutuo, che però non è stato contratto per procedere all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di abitazione, bensì per finalità diversa.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ancora con riferimento alla considerazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, delle rate di mutuo, che però non è stato contratto per procedere all’acquisto o alla ristrutturazione della casa di abitazione.

6. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione, in conseguenza della rinunzia al ricorso depositata dal contribuente.

7. Silvio Ventura ha invero depositato istanza di voler dichiarare estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata delle controversie pendenti nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016, come conv., ed ha pure dichiarato di rinunciare al ricorso. 7.1. L’istanza è stata ricevuta il 28.3.2017 dall’Incaricato per la riscossione, Equitalia Spa, che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. W- 2017032800051351). Il contribuente ha quindi prodotto copia dei bollettini di versamento attestanti il versamento delle somme richieste. La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura in ordine all’atto impositivo oggetto del presente giudizio.

8. Il ricorrente ha comunque rinunziato al ricorso, ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

9. Non occorre provvedere in materia di spese di lite, non avendo l’Amministrazione finanziaria svolto difese nel giudizio di legittimità. 9.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9