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Ordinanza — n. 6077/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses VAT appeal after taxpayer settles via simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6077/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation extinguished the VAT appeal process following the taxpayer's voluntary settlement under the simplified dispute resolution regime. The Consorzio Solidarieta' CONSOL had appealed a tax assessment for 2008 VAT, which the lower court had initially accepted. The court ruled that the statutory conditions for extinguishing the proceedings were met upon the taxpayer's request and proof of partial payment, thereby terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022; Art. 1 comma 198 l. n. 197/2022: The court extinguishes the proceedings when the taxpayer requests settlement under the simplified dispute resolution regime and provides proof of payment, shifting costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified dispute resolution VAT appeal extinguishment taxpayer voluntary settlement partial payment proof costs allocation rule tassazione dell'IVA procedura di ricupero d'imposta società cooperativa

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e , in data 28.12.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati.
Art. 1 comma 198 l. n. 197/2022
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio, contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29428/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro CONSORZIO SOLIDARIETA' CONSOL SOC COOP SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA (DDMDIA66L46C298Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TITTAFERRANTE GIANCARLO (TTTGCR62H23C632N); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

PESCARA n. 507/2016depositata il 17/05/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La CTP di Chieti ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà CONSOL società cooperativa sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2008. La contribuente ha proposto appello che la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, ha accolto. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso il Consorzio. CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e , in data 28.12.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati. Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio, contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il processo spese a carico di chi le ha a