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Decreto — n. 6071/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6071/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6071/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ricorso n. 13950/2018proposto da: CSE COSTRUZIONI SRl, in persona del legale rappresentante e presidente pro tempore Sig. Queirolo Claudio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Fareri e Stefania Contaldi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1802/3/2017, depositata il 18 dicembre 2017 e notificata il 2 marzo 2018. Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6071/2024 — snciv · Corte di Cassazione: ricorso n. 13950/2018proposto da: CSE COSTRUZIONI SRl, in persona del legale rappresentante e presidente pro tempore Sig. Queirolo Claudio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Fareri e Stefania Contaldi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1802/3/2017, depositata il 18 dicembre 2017 e notificata il 2 marzo 2018. Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 13950/2018proposto da: CSE COSTRUZIONI SRl, in persona del legale rappresentante e presidente pro tempore Sig. Queirolo Claudio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Fareri e Stefania Contaldi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1802/3/2017, depositata il 18 dicembre 2017 e notificata il 2 marzo 2018. Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese, non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro800,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/03/2024 Il Pre