Cassation court remands case to lower court to join pending appeals for joint review of necessary joinder.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to the lower tribunal for a new hearing. The tax agency challenged a regional decision that had separately dismissed three distinct tax assessment appeals filed by a company and its two individual partners. The court determined that because another appeal regarding the same company remains pending, the proceedings must be joined to verify the necessary joinder between the legal entities and their partners.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When multiple appeals involving the same legal entities and their partners are pending separately, the court must remand the case for joint treatment to verify the necessity of joinder.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13623/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro MORIS SAMMATARO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA - SEZ.STAC. MESSINAn. 6464/ 1 0 / 20 depositata i l 18/11 /2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 6464/10/20 del 18/11/2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sez.
Staccata di Messina (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 7340/02/16della Commissione tributaria provinciale di Messina (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da Moris Sammataro avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativ a all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata l’avviso di accertamento, emesso in applicazione degli studi di settore, veniva notificato al contribuente nella qualità di socio di CRS Centro Revisione di Sammataro Claudio s.a.s.(di seguito CRS). 2.Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 3.Moris Sammataro non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, secondo quanto affermato dalla parte ricorrente ed evincibile, peraltro, anche dalla stessa sentenza impugnata, sono stati impugnati davanti alla CTP tre avvisi di accertamento, l’uno nei confronti di CRS e gli atri due nei confronti dei soci di detta società, Claudio e Moris Sammataro. 1.1.Le sentenze pronunciate separatamente dalla CTP sono state impugnate davanti alla CTR, che ha deciso separatamente i tre ricorsi. 1.2.Risulta a questa Corte che pende in cassazione almeno altro ricorso iscritto al n. 13627/2021 e relativo a CRS, ragion per cui appare necessario rinviare a nuovo ruolo per trattazione congiunta ed eventuale riunione, anche al fine di verificare il rispetto del litisconsorzio necessario tra società e soci. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corter