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Decreto — n. 6065/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant bears procedural costs of Euro 300.

Numero d'incarto Decreto — n. 6065/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the appellant had initially filed a recourse against a regional tax commission decision, they subsequently renounced the legal action in June 2023. The court ordered the appellant to pay the procedural costs of Euro 300 since the opposing party did not accept the withdrawal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the costs if the respondent does not accept the renunciation.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs tax litigation Cassation appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese , non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese , non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 13947/2018proposto da: CSE COSTRUZIONI SRl, in persona del legale rappresentante e presidente pro tempore Sig. Queirolo Claudio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Fareri e Stefania Contaldi; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1801/3/2017, depositata il 18dicembre 2017 e notificata il 2 marzo 2018 . Visto l’atto depositato in cancelleria il 15 giugno 2023con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese , non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro300,00, oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/03/2024 Il Pre