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Ordinanza — n. 6063/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer settles via simplified procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6063/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that rejected a taxpayer's request for VAT recovery. The taxpayer subsequently adhered to the simplified settlement procedure established by Law 197/2022, requesting the extinction of the ongoing litigation. Consequently, the court extinguished the proceedings without a substantive decision on the merits, assigning costs to the party that advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022; Art. 1 comma 198 l. n. 197/2022: When a taxpayer adheres to the simplified settlement procedure and requests the extinction of the litigation, the court must extinguish the proceedings without examining the merits of the appeal.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction Law 197/2022 VAT recovery appeal costs allocation tassazione dell'IVA riesame della rendita AI rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e, in data 28.1.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati.
Art. 1 comma 198 l. n. 197/2022
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8877/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, d omiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro SOC COOP SOCIALE CONSORZIO SOLIDARIETA' CONSOL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUSA 1, presso lo studio dell’avvocato DI DOMENICA IDA (DDMDIA66L46C298Z) rappresentato e difeso dall'avvocato TITTAFERRANTE GIANCARLO (TTTGCR62H23C632N); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

PESCARA n. 1140/2018depositata il 27/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà CON. SOL. società cooperativa sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2010. L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso il Consorzio. CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e, in data 28.1.2023, ha chiesto l’estinzione del giudizio depositando documentazione comprovante i versamenti effettuati. Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il processo spese a carico di chi le ha anti