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Ordinanza — n. 6062/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties under Article 391 of the Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6062/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax appeal process extinguished following the voluntary withdrawal of the main appeal by the taxpayer and the incidental counter-appeal by the State Attorney. Both parties formally renounced their respective claims, leading the court to apply Article 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the proceedings terminated without a substantive ruling on the tax assessment merits.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When both parties in a civil proceeding voluntarily withdraw their appeals, the court must declare the process extinguished and order mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of process mutual compensation tax appeal Civil Procedure Code contenzioso tributario amministrazione fiscale ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.c..
art. 371 c.p
L’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso con ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c.
art. 391 c.c
Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.c..
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1905/2021 R.G. proposto da: BURLANDO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II N. 33, presso lo studio dell’avvocato MANZI ANDREA (MNZNDR64T26I804V) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLENDI CESARE FEDERICO (GLNCSR35T20D969B); -ricorrentee controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 356/2020 depositata il04/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE Giancarlo Burlando ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Liguria, riguardante l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. L’Agenzia delle Entrate si è costituita mediante controricorso con ricorso incidentale ex art. 371 c.p.c. notificato in data 11 febbraio 2021. A fronte dell’anzidetto ricorso incidentale, Giancarlo Burlando ha proposto controricorso.

CONSIDERATO CHE Il ricorrente, con atto 20.1.2023, ha rinunciato, con spese interamente compensate, al ricorso per cassazione proposto. L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato, con atto depositato il 5.1.2024, di accettare la predetta rinunzia e di rinunziare a sua volta all’appello incidentale proposto. Sussistono, quindi, i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.c.. Le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo; compensa integralmente le spese proce