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Ordinanza — n. 6061/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling lower court wrongly shifted burden of proof on cost certainty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6061/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision regarding deductible business costs. The authority argued the lower court incorrectly assumed the existence of operations rather than focusing on the certainty and relevance of the expenses. The court held that the burden of proving cost certainty lies with the taxpayer, not the administration, and reversed the lower court's evidentiary approach.

Regesto Legislator

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Art. 109 DPR 22/12/1986 n. 917; Art. 19 DPR 26/10/1972 n. 633; Art. 2697 cod. civ.; Art. 360 c.p.c. n. 3: When tax authorities contest the certainty and relevance of costs without challenging the existence of operations, the burden of proof regarding these specific requirements remains with the taxpayer, and the lower court cannot improperly invert this onus.

Parole chiave

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tax burden of proof cost certainty requirement deductible expenses tax administration appeal relevance of costs tassazione delle spese costo degli impianti deduzione fiscale delle spese d'acquisizione

Disposizioni normative citate

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Art. 109 of DPR 22 December 1986, n. 917
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R.
Art. 19 of DPR 26 October 1972, n. 633
917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 19 del d.P.R.
Art. 2697 of the Civil Code
633 e dell’art. 2697 cod.
Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 2697 cod. civ
633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9150/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro SPRING SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato COVINO GIUSEPPE (CVNGPP49R06H501B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA ROMAGNA n. 2503/09/17 depositata il 14/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2503/09/17 del 14/09/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 326/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Forlì (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da Spring s.r.l. in liquidazione (di seguito Spring) avverso un avviso di accertamento per IRPES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato notificato alla società contribuente in relazione all’indeducibilità di costi ritenuti non inerenti. 1.2.La CTR ha accolto parzialmente l’appello proposto da AE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che:

a) i maggiori costi di euro 380.000,00 sostenuti dalla società contribuente in relazione al contratto di appalto stipulato con Pontecorvo Prefabbricati s.r.l. non potevano dirsi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto l’Ufficio non aveva svolto nessuna indagine «sulla effettiva consistenza delle forniture effettuate e sulla posizione della Pontecorvo», risultando invece la regolarità delle partite incrociate;

b) analogamente, i costi concernenti il contratto di subappalto stipulato con la Multiedil s.r.l. non potevano dirsi afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2.AE impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3.Spring resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR), dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, come evincibile dall’atto impositivo, la contestazione di indeducibilità dei costi relativamente ai rapporti intercorsi con Pontecorvo Prefabbricati s.r.l. e Multiedil s.r.l. riguarderebbe esclusivamente l’assenza di inerenza e certezza di detti costi, non anche la inesistenza (oggettiva o soggettiva) delle operazioni. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.La CTR ha ritenuto che l’eccedenza di euro 380.000,00 concernente i rapporti con Pontecorvo Prefabbricati s.r.l. sarebbe stata recuperata a tassazione in ragione della (parziale) inesistenza oggettiva della prestazione, con l’utilizzazione di una presunzione semplice non accompagnata dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. 1.2.1.Analogamente, con riferimento alla ripresa a tassazione riguardante i costi derivanti dalla fattura di Multiedil s.r.l., il costo avrebbe riguardato un’operazione erroneamente ritenuta soggettivamente inesistente. 1.3.In realtà, come si evince dall’avviso di accertamento, trascritto in parte qua dalla ricorrente ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, le riprese prescindono del tutto dalle questioni concernenti le operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, ma riguardano, essenzialmente, la certezza ed inerenza dei costi, con conseguente indetraibilità della relativa IVA. 1.4.La CTR non solo non si è soffermata sulle questioni sottoposte alla sua attenzione, ma ha indebitamente invertito l’onere probatorio: invero, a fronte della contestazione di certezza ed inerenza del costo, grava sul contribuente e non già sull’Amministrazione finanziaria la prova della effettiva esistenza di detti requisiti. 2.In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romag