Cassation court dismisses appeal due to withdrawal after failed simplified settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished following the appellant's formal withdrawal of the appeal. Although the appellant claimed a simplified settlement request was filed, no such document was produced in the record. Consequently, the court ruled that the withdrawal alone constituted the extinguishing event under civil procedure law, obviating the need to address the merits of the tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: When a party withdraws an appeal without a valid simplified settlement request, the judgment is extinguished and no further uniform contribution is due.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCO SOLIANI, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Arena e dall’avv. Tommaso Santoro; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Avverso la sentenza n. 403/17 depositata L’otto marzo 2017 e resa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024dal consigliere Alberto Crivelli.
RILEVATO CHE 1.L’Agenzia recuperava a tassazione maggior IRPEF (anno d’imposta 2007) a seguito di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, e la CTR, adìta in sede d’appello confermava la sentenza di primo grado. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a due motivi, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. RINUNCIA Successivamente il ricorrente ha depositato atto di rinuncia avendo a suo dire presentato istanza di definizione agevolata. CONSIDERATO CHE 1.Il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia a seguito di una domanda di definizione agevolata, che tuttavia non risulta prodotta.
Peraltro, l’atto di espressa rinuncia configura senz’altro il ricorrere dell’ipotesi estintiva di cui all’art. 391, cod. proc. civ.
2. La definizione conseguente ad estinzione e la mancanza di osservazioni da parte della controricorrente determinano il Collegio a disporre che le spese rimangano a carico della parte che le ha anticipate Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Cos