Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to voluntary settlement under special tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation extinguished the tax appeal proceedings after the taxpayer voluntarily joined the simplified dispute resolution scheme. The Consorzio Solidarieta' had previously lost its VAT recovery claim, prompting the Revenue Agency to appeal, but the taxpayer subsequently requested judgment termination. The court ruled that the statutory conditions for extinguishing the case were met upon the taxpayer's adherence to the special settlement procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022; When a taxpayer voluntarily requests the termination of tax proceedings under the special simplified dispute resolution scheme, the court must extinguish the case regardless of prior losses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26486/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro CONSORZIO SOLIDARIETA' CON SOL SOC COOP SOCIALE; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 138/2020depositata il 25/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.
RILEVATO CHE: La CTP di Chieti ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio di solidarietà CONSOL società cooperativa sociale contro l’avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero di IVA per il 2012. L’appello erariale è stato respinto dalla CTR dell’Abruzzo con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Consorzio è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: Nelle more la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1 commi 186 e segg. l. n. 197/2022 e , in data 28.12.2023,si è costituita chiedendo l’estinzione del giudizio e depositando copia della domanda di adesione e documentazione comprovante i versamenti effettuati.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 1 comma 198 l. n. 197/2022 per l’estinzione del giudizio contemplata anche in caso di versamento della prima rata delle somme dovute. Le spese devono porsi a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. estingue il giudizio; spese a carico di chi le ha ant