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Decreto — n. 6049/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares litigation extinguished per civil procedure code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6049/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the litigation extinguished after the appellant formally withdrew the cassation appeal on July 25, 2023. The appellant, represented by an attorney, had previously challenged a 2016 order against the Italian Revenue Agency but voluntarily renounced the proceedings. Consequently, the court issued a decree stating there is no need to address costs and ordered notification to the parties' defenders.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; withdrawal of appeal extinguishes the litigation, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation cassation procedure Italian Revenue Agency civil procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 luglio2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 luglio2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

ricorso n. 25250/2017proposto da: LAVIOLA RICCARDO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mele; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore , elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, che la rappresenta e difende; -resistente- avverso l’ordinanzadella Corte di cassazione n. 18796/2016, pubblicata il 26 settembre 2016. Visto l’atto depositato in cancelleria il 25 luglio2023 con il quale ilricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 01/03/2024 Il Presiden