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Ordinanza — n. 6046/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding irregular tax payment notice sent via registered mail to unknown person.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6046/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed Maria Pia Cucino's appeal against a tax payment notice sent by Equitalia to an unknown recipient. The taxpayer argued the notification violated procedural rules because it was delivered to a stranger, but the court held that Article 26 of D.P.R. 602/1973 explicitly permits sending such notices via registered mail. Consequently, the court ruled that the simplified postal notification method applies in tax collection cases, rendering the taxpayer's complaint about irregular delivery unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973; In tax collection proceedings, a payment notice sent via registered mail to a third party is valid, and the ordinary postal service rules apply rather than the standard civil procedure notification rules.

Parole chiave

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tax collection notification registered mail service unknown recipient delivery DPR 602/1973 civil procedure code taxpayer appeal equitalia enforcement differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 1 DPR 602/1973
Deve al proposito ricordarsi come questa Corte di legittimità non abbia mancato di specificare che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
Art. 138 cod. proc. civ.
Art. 139 cod. proc. civ.
La contribuente lamenta, comunque, la mancata osservanza della disciplina di cui all’art. 139 cod. proc. civ. da parte del messo notificatore, ma trascura che la notificazione in questione è stata legittimamente effettuata seguendosi una disciplina diversa rispetto a quella prevista dal codice di rito.
Art. 156 cod. proc. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art.
art. 139 cod. proc. civ
La contribuente lamenta, comunque, la mancata osservanza della disciplina di cui all’art. 139 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872
Cass. sez. VI-V, 5.12.2017, n. 29022
Corte costituzionale, n. 175 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cucino Maria Pia, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. Elio Otranto, che ha indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla piazza Amendola n. 6 in Battipaglia (Sa); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3381, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il 2.3.2015, e pubblicata il 13.4.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Oggetto: Cartella di pagamento - Notificazione ai sensi dell’art. 26 del Dpr n. 602/73 -Disciplina.

1. L’Incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa, notificava il 17.1.2013 a Cucino Maria Pia la cartella di pagamento n. 100 2012 0042882752, attinente al tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2009. La cartella esattoriale era stata emessa ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, per l’importo di Euro 1.904,00 “quali sanzioni pecuniarie per omesso/ritardato pagamento dell’IRPEF” (sent. CTR, p. 1).

2. La contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, contestando innanzitutto il mancato invio di comunicazione preliminare e comunque il difetto di notificazione dell’atto esattivo. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate e spiegava che la cartella di pagamento era stato emesso in conseguenza della conseguita rateazione del debito tributario da parte della contribuente, che aveva però versato tardivamente la prima rata. La CTP riteneva che la notificazione della cartella esattoriale risultasse irregolare, perché l’atto era stato consegnato a persona sconosciuta, osservando pure che il ritardo nel pagamento era stato di un solo giorno. In conseguenza accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che accoglieva l’impugnazione e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella esattoriale.

4. Avverso a decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Cucino Maria Pia, affidandosi a due mezzi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Motivi della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione degli artt. 138, 139 e 156 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell’atto esattivo, sebbene ricevuto da persona sconosciuta non sussistendo peraltro, in simili frangenti, l’obbligo di proposizione della querela di falso.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992, in conseguenza dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, perché effettuata a mezzo posta direttamente dall’Agente per la riscossione.

3. Con entrambi i suoi due motivi di ricorso la contribuente critica vizi della notificazione della cartella esattoriale per cui è causa. I due strumenti di impugnazione rivelano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 3.1. Occorre allora ricordare che la CTR ha respinto le critiche proposte dalla contribuente in materia di notificazione dell’atto esattivo, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria abbia provato la regolarità della notifica, eseguita a mezzo posta, e comunque l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Quanto al disconoscimento della firma apposta sull’avviso di ricevimento, il giudice del gravame ha ritenuto che lo stesso potesse efficacemente operarsi solo mediante querela di falso. 3.2. Sembra quindi opportuno esaminare prima il secondo motivo di ricorso perché, se la notifica effettuata a mezzo posta direttamente dall’Incaricato per l’esazione deve sempre qualificarsi come inesistente, questa essendo la tesi della ricorrente, neppure si pongono i problemi relativi alla specifica procedura di notifica censurati mediante il primo mezzo d’impugnazione.

In ogni caso le due questioni, nel caso di specie, risultano strettamente intrecciate. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione”, Cass. sez.

V, 19.3.2014, n. 6395. 3.2.1. L’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, dedicato proprio alle notificazioni delle cartelle esattoriali effettuate dall’Incaricato per l’esazione, prevede più possibili modalità di notificazione e in particolare, al primo comma, ultima parte, detta: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.

Pertanto la notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte dell’esattore è non solo consentita, ma anche espressamente prevista e disciplinata dalla legge. 3.3. La contribuente lamenta, comunque, la mancata osservanza della disciplina di cui all’art. 139 cod. proc. civ. da parte del messo notificatore, ma trascura che la notificazione in questione è stata legittimamente effettuata seguendosi una disciplina diversa rispetto a quella prevista dal codice di rito. Deve al proposito ricordarsi come questa Corte di legittimità non abbia mancato di specificare che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”, Cass. sez.

VI-V, 12.11.2018, n. 28872; e si è pure chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”, Cass. sez.

VI-V, 5.12.2017, n. 29022. In definitiva il ricorso introdotto dalla contribuente risulta infondato, e deve pertanto essere respinto.

4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 4.1. Risultano integrati anche i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da Cucino Maria Pia, che condanna al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteri