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Ordinanza — n. 6045/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling tax judgment extinguished only upon full payment, not partial rate payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6045/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that extinguished a tax lawsuit based on partial payment. The court found the lower court erred in law by declaring the case closed after only the first installment was paid under a simplified settlement procedure. Consequently, the judgment was quashed and remanded for a new trial because the administrative suspension remains valid until full payment is proven.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 6 d.L. 119/2018; Art. 360 c.p.c. n. 3: The extinction of a tax judgment under the simplified settlement procedure is strictly conditional upon the effective completion of the settlement and the production of documentation proving full payment; partial payments do not suffice to terminate the litigation.

Parole chiave

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simplified tax settlement judgment extinction conditions partial payment insufficiency tax litigation suspension Cassation quashing sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 6 del d.L. n. 119 del 2018
riceveva una cartella con la quale era intimato ex art. 36 bis del d.P.R.
Art. 360 c.p.c. n. 3
119 del 2018 in relazione all’art. 360 c.
d.P.R. n. 600 del 1973 art. 36 bis
riceveva una cartella con la quale era intimato ex art. 36 bis del d.P.R.
d.L. n. 199 del 2018
rottamazione – ter) dei carichi tributari e contributivi affidati al Riscossore di cui al d.L. n. 199 del 2018; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo; la società resiste con controricorso;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13706/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8992/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ); –ricorrente – Contro INIZIATIVE PARCHEGGIATORI MERIDIONALI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo De Maio e Davide Di Marzio in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale PEC di questi ultimi, censito nel RegINdE (quanto al Oggetto: definizione agevolata d.

L.Cons. Est. Roberto Succio primo PEC: carlo.demaio@pec.studiolegaledisabato.com e quanto al secondo PEC: d.dimarzio@pec.fdslex.com) -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6891/13/2021 depositata in data 28/09/2021, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/09/2023 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - la società INIZIATIVE PARCHEGGIATORI MERIDIONALI s.r.l. riceveva una cartella con la quale era intimato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 il pagamento di euro 42.130,68 per IRES, IVA oltre a sanzioni e interessi; - l’atto era impugnato di fronte alla CTP che accoglieva in parte il ricorso; - appellava l’Ufficio la pronuncia di primo grado nella parte in cui esso era rimasto soccombente; - con la pronuncia gravata la CTR ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto che la società aveva aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione – ter) dei carichi tributari e contributivi affidati al Riscossore di cui al d.L. n. 199 del 2018; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un motivo; la società resiste con controricorso;

Considerato che: - il solo motivo di ricorso dedotto censura la pronuncia gravata per violazione dell’art. 3 c. 6 del d. L. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice del gravame erroneamente dichiarata l’estinzione del giudizio sulla scorta dell’avvenuta adesione alla definizione di cui al d.L. n. Cons. Est. Roberto Succio 119 del 2018 pur in presenza del pagamento, da parte della società contribuente, della sola prima rata del dovuto; - il motivo è, all’evidenza, fondato; - la contribuente ha esperito la procedura prevista dall’art. 3, comma 6, del d.L. n. 119 del 2018, che prevede:

“nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”; - il seguente comma 2, inoltre, stabilisce che il pagamento, se non effettuato in un’unica soluzione, può essere corrisposto ratealmente, fino ad un numero massimo di 18 rate.

Nella vicenda in giudizio, la procedura amministrativa deve ritenersi tuttora pendente – come si evince anche dal tenore del controricorso - e ciò osta, ove essa risulti regolare, ad una declaratoria di estinzione del giudizio o di cessazione della materia del contendere ovvero, in alternativa, all’assunzione di decisioni sul merito della controversia (in motivazione, Cass. n. 13706/2022); - pertanto, nel dichiarare estinto il giudizio in forza dell’avvenuta prova del pagamento della sola prima rata, la CTR ha chiaramente commesso errore di diritto;

Cons. Est. Roberto Succio - conclusivamente allora, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della lite nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione che statuirà anche