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Ordinanza — n. 6038/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6038/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6038/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 6217 /20 2 2 R.G. proposto da : STEELDUE s.n.c. dei f.lli Domenighini Roberto Mario in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. Francesco Petrelli (PEC: francescopetrelli@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dal l’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Lombardia n. 3436 / 23 / 2 0 2 2 depositata in data 0 8 / 0 9 /20 2 2 , non notificata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6038/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 2 6217 /20 2 2 R.G. proposto da : STEELDUE s.n.c. dei f.lli Domenighini Roberto Mario in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. Francesco Petrelli (PEC: francescopetrelli@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dal l’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Lombardia n. 3436 / 23 / 2 0 2 2 depositata in data 0 8 / 0 9 /20 2 2 , non notificata;

Parole chiave

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imposta sull'utile delle aziende contenzioso tributario assoggettamento all'imposta procedura di tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale arretrati d'imposta
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 6217 /20 2 2 R.G. proposto da : STEELDUE s.n.c. dei f.lli Domenighini Roberto Mario in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. Francesco Petrelli (PEC: francescopetrelli@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dal l’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Lombardia n. 3436 / 23 / 2 0 2 2 depositata in data 0 8 / 0 9 /20 2 2 , non notificata;

Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 14/09/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Oggetto: compensazionespese dilite Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - la società STEELDUE s.n.c. impugnava due avvisi di accertamento notificatiper iva 2014 e 2015 con i quali l’Ufficio recuperava costi non deducibili in quanto derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate; - con la pronuncia gravata, la CTR ha ritenuto – diversamente da quanto statuito dalla CTP – motivati gli atti impugnati, ma infondatanel merito la pretesa di maggiori tributi in quanto non haritenuto dimostrata la falsità soggettiva delle fatture oggetto di rilievo dal momento che l’emittente, DUEMME TECNO s.n.c., era munitadi idonea struttura imprenditoriale e non consisteva in una mera“cartiera”; ha quindi rigettato l’appello dell’Ufficio; - alla luce della validità della motivazione degli atti impositivi la CTR riteneva sussistenti i presupposti per la compensazione delle spesedi lite; - ricorre a questa Corte con un solo motivo di ricorso la società; l’AmministrazioneFinanziaria resiste con controricorso ;

Consideratoche: - il solo motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudicedell’appello – senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni chetale statuizione giustificavano e motivando in modo apparente –erroneamente disposto la compensazione delle spese; - il motivo è evidentemente fondato; - la CTR , chiaramente esprimendosi in motivazione, ha dapprima riconosciuto, andando di diverso avviso rispetto alla CTP, la corretta motivazione degli atti impugnati; nondimeno, confermandola pronuncia di primo grado, escluso la debenza dei maggioritributi richiesti dall’Ufficio; - ebbene, tale situazione certo non costituisce soccombenza reciproca dal momento che l’intera pretesa portata dagli atti impositiviè stata annullata; detta soccombenza poteva sussistere Cons.Est.

Roberto Succio - 3 ove,ad esempio, l’Ufficio avesse formulato più rilievi e solo alcuni di essi fossero stati ritenuti illegittimi e quindi infondati detti singoli recuperi di imposta, residuando però anche secondo il giudice delle pretese per maggiori tributi ritenute legittime e dovute; - a fronte di tale soccombenza totale dell’Amministrazione, la compensazionedelle spese poteva quindi legittimamente disporsi unicamentein presenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” le quali (Cass. Sez . 5, Ordinanza n. 2206 del 25 /01/2019) non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazionedi legge, denunciabile in sede di legittimità; - dette ragioni, nel presente caso, non sussist evano ; non si evince affatto dalla sentenza che sia stato necessario , per la soluzione dellacontroversia, affrontare una questione di diritto complessa e oggettodi un orientamento giurisprudenziale ondivago, né siano sopravvenutepronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o altre circostanze idonee a giustificarela deroga al generale criterio della soccombenza; - neppure ha rilievo l’aver la sentenza riconosciuto la corretta motivazione degli atti annullati, dal momento che è il contenuto decisorio della sentenza che conta, non le ragioni in forza delle quali l’Amministrazione è rimasta soccombente, a giustificarne l’addebitodelle spese di lite; - la fattispecie non appare quindi in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragionegiustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenutoa sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia datoluogo con il proprio comportamento contra ius; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principiqui illustrati; p.q.m.

Cons.Est. Roberto Succio - 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria