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Ordinanza Interlocutoria — n. 6024/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands VAT swap case to lower court for public hearing on fiscal treatment of construction property swaps.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6024/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation issued an interlocutory order remanding the case to the lower tribunal for a public hearing. The tax agency challenged a regional decision that rejected its appeal regarding VAT liabilities on two real estate swaps from 2009 and 2010. The court declined to rule on the merits of the VAT obligations or the procedural admissibility, instead ordering a public session to address the complex fiscal issues involved.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 57 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Artt. 11 e 14 D.P.R. 26/10/1972 n. 633; Art. 2697 c.c.: When a case involves delicate fiscal questions regarding the tax treatment of property swaps involving construction projects, the Court of Cassation may order a public hearing rather than deciding the merits immediately.

Parole chiave

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VAT liability real estate swap tax treatment construction property remand for hearing fiscal procedure Cassation order indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs.
Artt. 11 e 14 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 2697 c.c.
633 e dell’art. 2697 cod.
art. 2697 cod. civ
633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14005/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro BERNARDINI SAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato MUSTO FLAVIO (MSTFLV47H20H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato CARRESE VINCENZO (CRRVCN58S18F839O) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . DELL’UMBRIA n. 400/03/17depositata il 02/11/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 400/03/17 del 02/11/2017, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 272/16 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti dal contribuente avverso due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, gli avvis i di accertamento erano stato emesso, tra l’altro, per irregolarità commesse in relazione a due cessioni immobiliari: omesso versamento dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con Noce Costruzioni s.r.l.; omessa fatturazione dell’IVA in relazione alla permuta stipulata con Fagotti-Gambacortae con Taccucci. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 3.Sauro Bernardini resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo di ricorso AE contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’Ufficio. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale avrebbe omesso di fatturare nell’anno 2009 la somma incassata per la permuta, con conseguente mancato versamento dell’IVA. 1.3.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Fagotti-Gambacorta, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 – data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile – l’acconto di euro 250.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione. 1.4.Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la correttezza del comportamento tenuto dal contribuente, il quale, con riferimento alla permuta Taccucci, avrebbe invece omesso di fatturare nell’anno 2010 – data di formalizzazione dell’acquisto del terreno edificabile – l’acconto di euro 120.000,00 ricevuto per l’acquisto degli appartamenti; e ciò indipendentemente dalla circostanza che detti appartamenti fossero ancora in costruzione. 2.Appare opportuna la trattazione in pubblica udienza delle questioni sottese alla presente controversia, investendo delicate questioni concernenti il trattamento fiscale della permuta di immobile con immobile da costruire.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ru