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Ordinanza — n. 6009/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment due to cumulative statutory suspensions for COVID-19 and legislative delays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6009/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the appeal filed by AUTO-ONE S.r.l. against a tax assessment, overturning the lower court's dismissal based on procedural tardiness. The company argued that multiple statutory suspensions regarding the 2018-2019 legislative period and the COVID-19 emergency extended the appeal deadline, making the May 2020 filing timely. The court agreed, ruling that these suspensions cumulatively invalidated the lower court's finding of untimeliness and ordered the case remanded for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 11 d.l. 119/2018; Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020: The cumulative effect of statutory suspensions for legislative delays and the COVID-19 emergency renders a late appeal timely if the combined period covers the original deadline.

Parole chiave

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procedural tardiness COVID-19 suspension tax appeal deadline cumulative suspensions legislative delay remand for new trial tax litigation fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 11 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.l.
Art. 83 comma 2 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
A questa sospensione deve, poi, aggiungersi la sospensione delle attività processuali dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come previsto dall'art. 83, comma 2, d.l.
Art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23
27 e dell’art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella l.
Art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33069
119/2018 (Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33069, puntualmente richiamata dal ricorrente in memoria).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1682/2022R.G. proposto da: AUTO-ONE S.r.l. (C.F. 05913431218 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 20 dicembre 2021 dall ’ avv. ANDREA MARICONDA (C.F. MRCNDR63B11G568K), elettivamente domiciliata in Roma alla via Boezio n. 16 presso lo studio dell’avv. ANDREA SILLA –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi – definizione agevolata – sospensione COVID-19 -cumulo N.1682/22 R.G.

Est. F. D’Aquino - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale del la Campania,n. 4807/01/202 1, depositata in data 11 giugno 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente AUTO-ONE S.r.l. , operante nel settore del commercio di autoveicoli,ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011con il quale si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA quale effetto del disconoscimento di fatture di acquisto ritenute soggettivamente inesistenti.

Venivano, inoltre, disconosciuti alcuni costi in quanto non inerenti.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Campania, con sentenza in data 11 giugno 2021, ha ritenuto l’appello inammissibile in quanto proposto tardivamente avverso sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2019.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato un unico motivo e ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Va preliminarmente rigettata l’istanza di riunione ad altri procedimenti pendenti, trattandosi di diversi giudizi attinenti a periodi di imposta diversi che mantengono ciascuno la propria autonomia.

2. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito nella l. 17 dicembre 2018 n. 136, dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella l. 24 aprile 2020 n. 27 e dell’art. 36 d.l. 8 aprile 2020 n. 23 convertito nella l. 5 giugno 2020 n. 40, nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello, senza N.1682/22 R.G. Est. F. D’Aquino rilevare che il contenzioso sfociato con la sentenza di primo grado impugnata in appello, depositata in data 15 gennaio 2019, usufruiva di diverse sospensioni di termini processuali.

Deduce il ricorrente di avere proposto il ricorso in appello in data 8 maggio 2020. Osserva il ricorrente che l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 ha disposto la sospensione per nove mesi dei termini processuali per le sentenze pubblicate entro il 31 luglio 2019, per cui il termine per l’impugnazione –a scadere alla data del 15 luglio 2019, sarebbe scaduto in data 15 aprile 2020. A tale sospensione deve, poi, applicarsi secondo il ricorrente l’ulteriore sospensione di termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 per l’epidemia COVID-19, poi prorogata all’11 maggio 2020, per cui la proposizione dell’appello in data 8 maggio 2020 deve ritenersi tempestiva.

3. il ricorso è fondato. Per effetto della sospensionedi cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018 i termini d'impugnazione che scadono nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 sono sospesi ope legis per nove mesi , per cui il termine per l’impugnazione della sentenza di primo grado sarebbe in tal caso scaduto il 15 aprile 2020. A questa sospensione deve, poi, aggiungersi la sospensione delle attività processuali dovuta a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, come previsto dall'art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020 e della successiva proroga operata dall’art. 36 d.l. n. 23/2020, che hanno comportato la complessiva sospensione delle attività processuali a compiersi tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020.

Questa sospensione si cumula alla sospensione di cui all’art. 11, comma 6, d.l. n. 119/2018 (Cass., Sez. V, 9 novembre 2022, n. 33069, puntualmente richiamata dal ricorrente in memoria). Pertanto, la notifica del ricorso in appello, avvenuta in data 8 maggio 2020, deve considerarsi tempestiva. N.1682/22 R.G. Est. F. D’Aquino 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame dell’appello. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dell