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Ordinanza — n. 5966/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5966/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5966/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Reboani Pavimenti Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Isabella Cantalupo e Arabella Cantalupo del Foro di Cremona, e dall’Avv.to Gioia Vaccari, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del terzo difensore, al viale Gioacchino Rossini n. 18 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4615, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 22.9.2015, e pubblicata il 26.10.2015;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5966/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona che, riuniti i ricorsi, li respingeva.

Parole chiave

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commissioni di controllo indagine su reati finanziari fatture impagate amministrazione fiscale pagamento a contanti contributi per le attività di vigilanza
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Reboani Pavimenti Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Isabella Cantalupo e Arabella Cantalupo del Foro di Cremona, e dall’Avv.to Gioia Vaccari, che hanno indicato recapito PEC, avendo la ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del terzo difensore, al viale Gioacchino Rossini n. 18 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4615, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 22.9.2015, e pubblicata il 26.10.2015;

O GGETTO :Ires, Iva ed Irap, 2009/2010 - Fatture per operazioni inesistenti - Rinunzia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Reboani Pavimenti Srl, dedita alla commercializzazione e posa in opera di piastrelle, separati avvisi di accertamento, aventi ad oggetto Ires, Iva ed Irap, con riferimento agli anni 2009 e 2010. La pretesa di maggiori tributi, nella misura di Euro 188.315,00, dipendeva dalla contestazione di essere stata la società parte di operazioni commerciali inesistenti, che erano state concluse con la ditta individuale CER.IMP.EX di Goy Gianni, e quest’ultimo, in sede di verifica, aveva ammesso alla Guardia di Finanza di aver aperto un conto corrente su cui il titolare della Reboani Srl faceva confluire versamenti, che erano poi restituiti in contanti dal Goy trattenendo la commissione di Euro 500,00 per ciascun versamento.

Le operazioni erano state fatturate dalla Reboani Srl ed i costi erano stati indicati come deducibili.

2. La contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona che, riuniti i ricorsi, li respingeva.

3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che reputava infondate le critiche proposte dalla contribuente, e confermava perciò la decisione assunta dal giudice di primo grado.

4. La contribuente ha quindi introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. La società ha poi depositato memoria in cui dichiara la propria rinunzia al ricorso, e l’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire la propria accettazione. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito del motivo di impugnazione proposto dalla ricorrente, in conseguenza della dichiarata rinunzia all’impugnazione, avendo la società domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, ha depositato atto di accettazione della rinunzia, manifestata con nota n. CT 18952/16 del 25.6.2020 (f.to Avv.to dello Stato Carla Colelli), concordandosi sulla compensazione delle spese.

2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia allo stesso da parte della ricorrente.

3. Può aderirsi alla richiesta delle parti che hanno domandato disporsi la compensazione delle spese di lite. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dalla Reboani Pavimenti Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e cessata