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Ordinanza — n. 5950/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation is extinguished by early settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5950/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a tax tribunal decision regarding 2008 taxes and penalties. Both parties submitted a request for early litigation settlement and paid the required first installment before the hearing. The court ruled that the proceedings were legally extinguished by the President's order following the fulfillment of these conditions.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When both parties submit a request for early settlement and pay the required installment, the pending litigation is declared extinguished by the President's order.

Parole chiave

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early settlement procedure tax litigation extinguishment Law 197 2022 first installment payment procedural termination tax dispute resolution court order extinction arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13373/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro GSA ITALY s.r.l., in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura a margine del controricorso dall’Avv. Antonio Tomassini e dall’Avv. Giuseppe Ferrara ed elettivamente domiciliate presso il loro studio DLA Piper Studio legale tributario associato in Roma, via dei Due Macelli n.66 -controricorrente- avverso la sentenza n.5013/32/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19novembre 201 5 ; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 21 febbraio2024 dal consigliere Roberta Crucitti ; udito il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale dott.

Stefano Visonà che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; udito per la ricorrente l’Avv.Paolo Gentili che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte della GSA Italy s.r.l. d i avvis o di accertamento , relativ o a I RES e IRAP dell’anno 2008, e del conseguente att o di irrogazione sanzioni, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate confermavala decisione di primo grado che aveva accolto i l ricorsoproposto dall a Società.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi. GSA Italy s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. In prossimità della udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato ha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità, con intervenuto versamento della prima rata, della domanda di definizione liti ai sensi di quanto disposto dai commi da 186 a 202 dell’art.1 della legge n.197 del 2022. La controricorrent e ha depositato memoria, con allegata documentazione, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n.197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Considerato che:l’art.1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ; il successivo comma 198 prevede che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione ; entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipare ex art.1, comma 198, legge n. 197 del 2022

P.Q.M.

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