Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by parties' voluntary settlement under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by two Italian companies against a tax commission decision. Both parties had submitted a request for expedited dispute resolution and paid the first installment of the owed taxes. Consequently, the court declared the proceedings extinguished pursuant to the specific provisions of Law No. 197/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When both parties in a pending tax dispute submit a request for expedited resolution and pay the required amounts, the proceedings are automatically declared extinguished without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23717/2018R.G. proposto da: GSA ITALY s.r.l., in liquidazione, e GSFS ITALY s.r.l., in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese, per procura a margine del controricorso dall’Avv. Antonio Tomassini e dall’Avv. Andrea Di Dioed elettivamente domiciliate presso il loro studio DLA Piper Studio legale tributario associato in Roma, via dei Due Macelli n.66. -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata -controricorrente- avverso la sentenza n.384/22/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 30gennaio 201 8 ; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 21 febbraio2024 dal consigliere Roberta Crucitti ; udito il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale dott.
Stefano Visonà che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; udito per la contro ricorrente l’Avv. Paolo Gentili che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione, con autonomi ricorsi, da parte della GSA Italy s.r.l. e della GSFS Italy s.r.l. d i avvis i di accertamento, relativi a I RES e IRAP de ll’ ann o di imposta 200 9 e e degliatti di irrogazione sanzioni, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi introduttivi proposti dalle Società, rigettandoli.
Avverso la sentenza hannoproposto ricorso, su due motivi , GSA Italy s.r.l. in liquidazione e GSFS Italy s.r.l. in liquidazione. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. In prossimità della udienza pubblica l’Avvocatura dello Statoha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità, con intervenuto versamento della prima rata, della domanda presentata dalla parte privata di definizione liti ai sensi di quanto disposto dai commi da 186 a 202 dell’art.1 della legge n.197 del 2022.
Le ricorrenti hanno depositato memoria, con allegata documentazione, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n.197, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che: l’art.1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ; il successivo comma 198 prevede che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione ; entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata; inoltre, gli atti oggetto del giudizio sono inseriti nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art.40, comma 3, d.l. n.13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipare ex art.1, comma 198, legge n. 197 del 2022 P.Q.M