Cassation Court dismisses tax appeal as litigation settlement extinguished the pending case under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision. Both the taxpayer companies and the tax agency had submitted requests for a simplified litigation settlement with partial payment of taxes. The court ruled that the procedural requirements for extinguishing the pending case were met, terminating the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: The filing of a request for simplified litigation settlement and the payment of the first installment extinguish the pending judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13372/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro GSA ITALY s.r.l., in liquidazione, e GSFS ITALY s.r.l., in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese, per procura a margine del controricorso dall’Avv. Antonio Tomassini e dall’Avv.
Giuseppe Ferrara ed elettivamente domiciliate presso il loro studio DLA Piper Studio legale tributario associato in Roma, via dei Due Macelli n.66 -controricorrenti- avverso la sentenza n.5011/32/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19novembre 201 5 ; udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 21 febbraio2024 dal consigliere Roberta Crucitti ; udito il P.M., nella persona del sostituto procuratore generale dott. Stefano Visonà che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; udito per la ricorrente l’Avv.
Paolo Gentili che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione, con autonomi ricorsi, da parte della GSA Italy s.r.l. e della GSFS Italy s.r.l. d i avvis i di accertamento,relativi a I RES e IRAP degli anni di imposta 2006 e 2007, e di atti di irrogazione sanzioni, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate confermavala decisione di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i risorsi proposti dalle Società.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su due motivi. GSA Italy s.r.l. in liquidazione e GSFS Italy s.r.l. in liquidazione hanno resistito con controricorso. In prossimità della udienza pubblica l’Avvocatura dello Statoha depositato nota della Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità, con intervenuto versamento della prima rata, della domanda presentata dalla parte privata di definizione liti ai sensi di quanto disposto dai commi da 186 a 202 dell’art.1 della legge n.197 del 2022.
Le controricorrenti hanno depositato memoria, con allegata documentazione, chiedendo di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n.197, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che: l’art.1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 prevede che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ; il successivo comma 198 prevede che nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione ; entrambe le parti hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, la presentazione della domanda di definizione agevolata e l’avvenuto versamento della prima rata; le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipare ex art.1, comma 198, legge n. 197 del 2022
P.Q.M.
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