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Ordinanza — n. 5933/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal, citing tax facilitation law ratio regarding litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5933/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer formally withdrew the lawsuit after the Regional Tax Commission ruled against him. Although the taxpayer requested a simplified payment plan under recent legislation, the court noted the procedure was not yet perfected when the withdrawal occurred. Consequently, the court applied a specific judicial orientation to avoid imposing additional litigation costs on the taxpayer who chose the facilitation route.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge n. 197 del 2022; Art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016: When a taxpayer withdraws an appeal during the litigation process to utilize a tax facilitation scheme, the general rule for awarding litigation costs does not apply, and costs must be compensated between the parties to avoid deterring the taxpayer from adopting the simplified procedure.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal litigation cost compensation tax facilitation scheme extinguishment of proceedings simplified payment plan taxpayer rights protection Cassation procedure ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 197 del 2022
Il contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022.
Art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016
Art. 391, comma 2, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 27.4.2018, n. 10198
Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560
L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass.
Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485
19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass.
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giovanni Vincenti, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dall’Avv. Vincenzo Augusto, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’Avv. Antonella Fiorini, alla via Nomentana n. 403 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente – e contro Equitalia Sud Spa, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 1790, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 2.12.2014, e pubblicata il 2.9.2015;

Oggetto:Irpef, Iva ed Irap -Cartella di pagamento - Lavoratore autonomo - Rinunzia al ricorso - Estinzione del giudizio. ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa, notificava il 12.2.2013 a Vincenti Giovanni, libero professionista, la cartella di pagamento n. 014 2012 004586560 000, attinente ad Irpef, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2007. La cartella esattoriale era stata emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 193 e dell’art. 54 bisdel Dpr n. 633 del 1972, in conseguenza del mancato pagamento di una delle rate in cui il debito tributario di Giovanni Vincenti era stato ripartito.

2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo, limitatamente al ruolo n. 2012/250116 (€ 44.484,19, ric., p. 2), innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, contestando innanzitutto la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria. La CTP accoglieva il ricorso, annullando la cartella esattoriale nei limiti richiesti.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che accoglieva l’impugnazione e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento anche in relazione al ruolo contestato.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione Giovanni Vincenti, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Equitalia Sud Spa ed il suo successore ex lege, Agenzia delle Entrate Riscossione, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. Motivi della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, in conseguenza della sua rinunzia al ricorso.

2. Giovanni Vincenti ha infatti depositato, tramite il suo difensore, dichiarazione di rinunzia al ricorso, spiegando che a seguito della impugnata decisione della CTR l’Agenzia delle Entrate ha emesso una cartella di pagamento (sostitutiva) conseguente all’iscrizione a ruolo provvisoria delle somme per cui è causa. Il contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022. 2.1. Come documentato dal ricorrente, l’istanza è stata ricevuta il 18.4.2023 dall’Incaricato per l’esazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha proceduto al calcolo degli oneri (prot. W- 2023041805623635), con rateazione del debito ed ultima rata con scadenza nel novembre del 2027. La documentazione prodotta non consente di riscontrare il perfezionamento della procedura di definizione agevolata. Il ricorrente ha comunque rinunziato al ricorso, ed il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

3. Appare quindi opportuno assicurare seguito al condivisibile ed estensibile orientamento espresso da questa Corte regolatrice in materia di disciplina delle spese di lite in simili circostanze, essendosi statuito che “in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese”, Cass. sez.

V, 27.4.2018, n. 10198, e pertanto deve disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti. 3.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio