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Ordinanza — n. 5909/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by plaintiff and acceptance of cost compensation by defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5909/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's voluntary withdrawal of the appeal and the defendant's acceptance of cost compensation. Roberto Casalini withdrew his appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding 2003 tax assessments, citing a simplified settlement procedure. Equitalia accepted this withdrawal and agreed to offset the litigation costs, leading the court to terminate the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; Art. 165 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party accepts the withdrawal with an agreement on cost compensation, the proceedings are extinguished without a decision on the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal cost compensation agreement extinction of proceedings tax dispute resolution simplified settlement procedure motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 165 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALINI ROBERTO rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dalle Avv.te Sabrina De Martin e Valentina Quattrocolo le quali hanno indicato indirizzi pec -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -resistente- e contro EQUITALIA CENTRO s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso Tributi dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente i quali hanno indicato indirizzi p.e.c. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2284 / 12 / 15 della Co mmissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna, depositata il 6 novembre 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Roberto Casalini di cartella portante IRPEF, IVA e IRAP dell’anno 2003, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione che aveva rigettato il ricorso introduttivo. Avverso la sentenza Roberto Casalini propone ricorso su sette motivi. Equitalia Centro s.p.a. resiste con controricorso mentre l’agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale la difesa del ricorrente, premesso di avere presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) dichiara di rinunciareal ricorso. La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia con adesione alla chiesta compensazione delle spese. Considerato che: a fronte della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, da parte di Equitalia Centro s.p.a., con adesione alla compensazione delle spese di questo giudizio, va dichiarata l’estinzione del processo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Così deciso,in Roma , nella cam