Tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and payment under Law 197/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute between the Revenue Agency and Lucor S.R.L. extinguished following the taxpayer's voluntary settlement and payment. Although the taxpayer initially filed a defective request for expedited resolution, the court recognized the substantive completion of the obligation. Consequently, the proceedings were terminated without a final judgment on the merits of the tax assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer voluntarily requests and fulfills the conditions for expedited resolution, the ongoing litigation is declared extinguished by the court, terminating the procedural track.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21824/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro LUCOR S.R.L. rappresentata e difesa da ll’Avv. Massimo Corrado Ingarao ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec massimo.ingarao@pec.ordineavvocaticatania.it; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 7279 /20 19 , depositata l’11/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 1 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano; IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Stefano Visonà, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; sentitol’Avv. dello Stato Alberto Giovannini; Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della Lucor s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Catania che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, l’Ufficio aveva recuperato maggioriIres, Iva ed Irap 2. Con successiva istanza la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Ha precisato che per mero errore materiale nella domanda di definizione aveva indicato numerodifforme del ricorso pendente .
3. Di seguito, anche l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, Cons. est. Rosanna Angarano 3 secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione».
2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio,di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto ivi previsto.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
P.Q.M.
Dichiara estinto il pr