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Ordinanza — n. 5901/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge the appellate court's reasoning on PEC notification proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5901/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Equitalia inadmissible because it did not address the specific reasoning of the Regional Tax Commission. The appellant argued that paper printouts of PEC receipts were insufficient proof of tax notice, citing statutory provisions allowing electronic delivery. The court rejected this, noting the lower court correctly distinguished between digital files and paper prints, which cannot serve as proof of electronic receipt.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 DPR 602/1973; Art. 38 comma 4 lett. b) DL 78/2010: A cassation appeal is inadmissible if it fails to challenge the ratio decidendi of the appellate court regarding the sufficiency of paper printouts of electronic receipts as proof of notification.

Parole chiave

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PEC notification proof tax collection procedure inadmissible appeal electronic delivery appellate reasoning corretta notificazione avviso di pignoramento comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 DPR 602/1973
Art. 38 comma 4 lett. b) DL 78/2010
Art. 13 comma 1 quater cod.proc.civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via le Mazzinin.134 presso lo studio dell’Avv. Luigi Fiorillo, e rappresentat a e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv.Giuseppe Maria Monda che ha indicato indirizzo pec -ricorrente- contro SPEEDY LINE s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dall’Avv.Flavio degli Abbati che ha indicato indirizzo pec -controricorrente- avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale del l a Campanian.2306/23/16, depositata in data 11 marzo 2016;

Tributi- udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, indicata in epigrafe , che, nella controversia su impugnazione di atto di pignoramento presso terzi e delle cartelle di pagamento, per Irap, Ires e Iva anno 2010, in esso richiamate, ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non idonea a fornire la prova della consegna della cartella la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio PEC.

La Societ̀ resiste con controricorso e deposita memoria con richiesta di distrazione delle spese. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente deduce genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto laddove la C.T.R. aveva ritenuto non fornita la prova della avvenuta notificazione a mezzo pecdelle cartelle sottostanti l’atto di pignoramento. La censura è inammissibile. Con il mezzo, infatti, la ricorrente censura la C.T.R. per non avere ritenuto validamente notificata la cartella rilevando come la possibilità per il concessionario di procedere alla notificazione delle cartelle a mezzo p.e.c.

è espressamente prevista dall’art.26, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, come riformulato dall’art.38, comma 4, lettera b) del d.l. n.78 del 2010 e che in tal caso la notifica si perfeziona con la consegna del documento nella casella di posta elettronica del destinatario. Il mezzo però non attinge in alcun modo la ratio decidendi posta dalla C.T.R. a fondamento della sua decisione. Il Giudice di appello, infatti, ha ritenuto che la stampa cartacea della ricevuta di accettazione e consegna del messaggio p.e.c. non può assurgere a prova della consegna della cartella in questione …il Collegio rileva che i file della ricevuta di accettazione e consegna solitamente salvati nei formati eml oppure msg) sarebbero stati documenti informatici idonei a comprovare l’avvenuta ricezione della cartella esattoriale notificata via PEC, mentre lo stesso non può dirsi delle stampe di dette ricevute … 2.Nessuna censura risulta rivolta in ricorso a detta ratio decidendi onde il ricorso va dichiarato inammissibile. 3.Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vanno distratte in favore del procuratore della controricorrente dichiaratosene antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 4.000, oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge da distrarre in favore del difensore della controricorrente. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater cod.proc.civ., d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p