Cassation court dismisses appeal for tax collection agency due to failure to prove timely notification of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Pierluigi Trastulli's cassation appeal against the Lazio Regional Tax Commission's decision declaring his appeal inadmissible. Trastulli argued he had properly notified the appeal to the Revenue Agency, but the court found the evidence of notification was submitted too late in the proceedings. The court ruled that the opposing party's late appearance did not cure the procedural defect regarding the lack of timely proof of notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 22, comma 2 D.Lgs. 546/1992: An appeal is inadmissible if the appellant fails to prove timely notification to the opposing party, and the opponent's late appearance does not cure this defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9539-2022, proposto da: PIERLUIGI TRASTULLI (C.F. TRSPLG67L25I992W), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. EUGENIO DAIDONE (salvatoreeugenio.daidone@oav.legalmail.it) , presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ALBALONGA, n. 40; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4265/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che emerge dalla impugnata decisione che PIERLUIGI TRASTULLI impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, il silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza di annullamento in autotutela, presentata ex art. 1, commi 537-546, della l. n. 228 del 2012, relativamente ad una serie di cartelle di pagamento; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 6465/2020, dichiarò il ricorso inammissibile, per avere il contribuente impugnato un comportamento (e, cioè, il silenzio) e non un atto; che PIERLUIGI TRASTULLI propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 4265/2021, depositata il 26/09/2021 dichiarò il gravame improcedibile, per non avere la difesa dell’appellante notificato l’atto di impugnazione all’ ADER ; che avverso tale decisione PIERLUIGI TRASTULLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso,l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ;
Osservato che con proposta ex art. 380-bis, comma 1,cod. proc. civ., depositata il 23.5.2023 e comunicata telematicamente il 24.5.2023, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso; che parte ricorrente ha tempestivamente presentato (in data 29.6.2023) rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; Considerato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (senza specificare in relazione a quale dei vizi ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. la censura debba intendersi svolta) dell’erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso, per avere esso contribuente “regolarmente, e nei termini, notificato il ricorso di appello all’Agenzia delle entrate riscossione di cui si allega la ricevuta telematica…a riprova di ciò in [data] 15 ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate riscossione (parte resistente) ha depositato copia della procura all’avv.
Alessandra Fazio, datata 12 febbraio 2021, quindi rilasciata appena cinque giorni dopo la regolare notifica degli atti, oltre alla presunta copia delle cartelle esattoriali…” (cfr. ricorso, pp. 3-4); che il motivo –il quale disvela un lamentato error in procedendo, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. -è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che in tema di contenzioso tributario, l'appellante - ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2 - deve depositare, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta, se la notifica è avvenuta a mezzo posta (Cass., Sez. 5, 15.4.2011, n. 8664, Rv. 617530-01); che, dunque, ai fini dell’ammissibilità del gravame occorre che l’appellante depositi, nei termini, il ricorso unitamente alla prova della sua notificazione alla controparte appellata; che, nella specie, la C.T.R. ha dichiarato l’appello improcedibile (recte, inammissibile) per non avere la difesa del TRASTULLI (fornito la prova di aver) notificato il gravame alla appellata ADER ; che – come correttamente rilevato in sede di proposta ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.
– rispetto a tale statuizione, non solo parte ricorrente non ha indicato (con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) se e quando l’atto di appello, completo anche della relata di notifica, sia stato depositato innanzi alla C.T.R. (nel ricorso, infatti, si dà atto del solo deposito dell’atto di gravame in data 16.2.2021 – cfr. p. 3, prime due righe - ma non anche della relata di notifica) , ma certamente tardivo è l’avvenuto deposito, solo nel presente grado di lite (cfr. ricorso, p. 3, ult. cpv.), della relativa ricevuta di avvenuta notifica telematica; che, peraltro verso , alcun effetto sanante rispetto alla mancata produzione della prova della notifica dell’atto di appello ha determinato - diversamente da quanto opinato in ricorso - la costituzione innanzi alla C.T.R. dell’ ADER , posto che , ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (applicabile, si ribadisce, anche al giudizio di appello, in virtù del richiamo contenuto nell’art. 53, comma 2, cit.) “l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente [nel nostro caso, appellata] si costituisce …”;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di PIERLUIGI TRASTULLI al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’ ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore p.t., liquidate come da dispositivo; che per effetto di quanto previsto dal novellato art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, in considerazione della data di fissazione della odierna udienza camerale), stante la conformità tra la proposta (opposta) e la presente decisione, PIERLUIGI TRASTULLI va altresì condannato al pagamento (cfr. anche Cass., Sez.
U, 27.9.2023, n. 27433):
1) in favore dell’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore p.t. , dell’importo di € 4.000,00 (quattromila), ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
2) in favore della cassa delle ammende, dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la PIERLUIGI TRASTULLI , al pagamento, in favore dell’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore p.t. :
a) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.000,00 (ottomila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito;
b) dell’ulteriore importo di € 4.000,00 (quattromila/00), ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Condanna, altresì, PIERLUIGI TRASTULLI , al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’importo di € 3.000,00 (tremila/00). Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di PIERLUIGI