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Ordinanza — n. 5816/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal as extinguished by the simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5816/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had successfully utilized the simplified settlement procedure established by D.L. 119/2018. The taxpayer submitted the required request and paid the first installment by the statutory deadline, while the tax authority failed to file a request for trial within the prescribed period. Consequently, the court ruled that the process was terminated by law, rendering the taxpayer's cassation grounds superfluous.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018; The tax proceeding is declared extinguished if the interested party does not file a request for trial within the deadline set by the simplified settlement procedure, thereby preventing the continuation of the litigation despite pending appeals.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction D.L. 119/2018 request for trial deadline taxpayer rights reddito eccedente rendita straordinaria ripartizione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
nella versione vigente ratione temporis, la ricorrente con istanza del 20 febbraio 2020 chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
– p er la cassazione della sentenza d’appello la contribuente ricorreva con tre motivi cui replicava l’intimata con controricorso; –sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
Art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ.
–sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, la Sesta sezione, ritenendo non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 380 bis cod. proc. civ
– p er la cassazione della sentenza d’appello la contribuente ricorreva con tre motivi cui replicava l’intimata con controricorso; –sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175
da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv.
Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071
637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv.
Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15304‒2018 R.G. proposto da: MEDICI Teresa, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marilena MARTUSCELLI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Fogliano, 4/A, presso lo studio legale dell’avv. Paolo BARLETTA; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - Oggetto:

Tributi– estinzione ex d.l. n. 119 del 2018,convertito avverso la sentenza n. 9295/04/2017 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata il 07/11/2017; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 23/01/2024 dal Consigliere relatore dott.Lucio Luciotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto MUCCI, che ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio. Rilevato che: -in controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso nei confronti di Teresa MEDICI per recupero a tassazione del maggior reddito di capitale da questa conseguita nei limiti della quota di partecipazione (pari al 99,00%) nella Pellegrino s.r.l., a ristretta base societaria, nei cui confronti l’amministrazione finanziaria aveva accertato, con riferimento all’anno di imposta 2010, un maggior reddito di impresa ai fini IVA, IRES ed IRAP, con la sentenza impugnata la CTR, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che era ancora pendente il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento societario, che non sussisteva la dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 in assenza di un concreto pregiudizio subito dalla ricorrente, che sussisteva la presunzione di distribuzione degli utili societari essendo irrilevante la circostanza che questi non fossero transitati sul conto corrente della socia;

– p er la cassazione della sentenza d’appello la contribuente ricorreva con tre motivi cui replicava l’intimata con controricorso; –sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. nella versione vigente ratione temporis, la ricorrente con istanza del 20 febbraio 2020 chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, allegando la documentazione attestante la presentazione della domanda ed il pagamento della prima rataa mezzo F24;

–sulla questione della sospensione del processo ai sensi della citata disposizione, la Sesta sezione, ritenendo non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ., con ordinanza interlocutoria n. 10282/20 del 29/05/2020 rimetteva la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte; - in vista dell’udienza pubblica la ricorrente con nota del 22 gennaio 2024 ha ridepositato la predetta documentazione; Considerato che: In relazione alla presente controversia va rilevato che il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 6 del d.l. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, che al comma 6, prima parte, prevede che «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019».

Nella specie la parte ricorrente ha prodotto documentazione da cui risulta la presentazione della domanda all’Agenzia delle entrate ed il versamento della prima rata. La sopra citata disposizione, al comma 13 , prevede che il processo è dichiarato estinto «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata». Nel caso in esame non risulta presentata tale istanza da parte dell’amministrazione finanziaria che ne aveva interesse. Non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia.

Il che rende superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.Ai sensi del comma 13, ultima parte, dell’art. 6 citato, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Deve darsi atto che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01;

Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo con spe