Italian tax court dismisses appeal after taxpayer and tax authority agree to settle and waive litigation costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the litigation extinguished following a mutual agreement between the taxpayer and the tax authority. The parties negotiated a comprehensive settlement framework that included this specific case, leading the taxpayer to formally withdraw the appeal while the authority accepted the withdrawal. Consequently, the court ordered the complete offset of all litigation expenses between the two parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: When parties reach a settlement agreement covering the current proceedings, the litigation is extinguished and all litigation costs are mutually offset, precluding the imposition of the doubled uniform contribution.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 18267 - 2020, propost o da: CALORTERMO CONSORZIO, in persona del presidente p.t. (C.F. 00420530099), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. CESARE GLENDI (cesarefederico.glendi@ordineavvgenova.it) , unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ALBERICO II, n. 33, presso lo studio dell’AVV. ANDREA MANZI (andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA , alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif. (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1239 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 25/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò al CALORTERMO CONSORZIO un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2010; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Savona che, con sentenza n. 137/2018, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,quanto il CONSORZIO ,proposero, quindi, appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Liguria, la quale, con sentenza n. 1239, depositata il 25/10/2019, rigettò entrambi i gravami; che avverso tale decisione il CALORTERMO CONSORZIO , in persona del Presidente p.t.ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che la Procura Generale, nella persona del Sostituto P.G., DOTT.
MAURO VITIELLO, ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380- bis.1 cod. proc. civ., instando per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto; Rilevato che, con istanza depositata telematicamente in data 20- 23.1.2023 la difesa del CONSORZIO ha dichiarato di rinunziare al presente ricorso, per essere intervenuto con l’ AGENZIA un accordo quadro di conciliazione, inclusivo anche dell’odierno giudizio, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese di legittimità; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha confermato quanto precede, aderendo alle richieste di parte ricorrente, all’uopo sottoscrivendo per accettazione, tramite l’Avvocatura dello Stato, la rinunzia al ricorso formalizzata dal CONSORZIO ; che rinunziaed accettazione sono state reiterate con memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. depositate telematicamente dalle parti il 4/5.1.2024; che quanto precede determina l’estinzione del giudizio, con l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di legittimità. che non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legi