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Ordinanza — n. 5772/2024 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal when taxpayer pays tax and requests expedited case closure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5772/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a lower court's rejection of a taxpayer's request for expedited case closure. The taxpayer had submitted a formal request for the simplified definition of the dispute and paid the outstanding taxes and fines. Consequently, the court declared the proceedings extinguished pursuant to the specific provisions of Law No. 197/2022.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer requests the simplified definition of a pending tax dispute and pays the due amounts, the proceedings are declared extinguished by the court, terminating the litigation immediately.

Parole chiave

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Law 197/2022 Extinguishment of proceedings Simplified definition Tax dispute resolution Revenue Agency appeal Payment of taxes Procedural termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197 della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).
Art. 1, comma 198 della legge n. 197 del 2022
doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).

Giurisprudenza citata

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Cass. 18/01/2022, n. 1420
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19418/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro LUCOR S.R.L. rappresentata e difesa da ll’Avv. Massimo Corrado Ingarao ed elettivamente domciliata presso l’indirizzo pec massimo.ingarao@pec.ordineavvocaticatania.it; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 14 3 / 2021 , depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano; IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Stefano Visonà, ha chiesto rinviarsi il giudizio; sentito l’ Avv. dello Stato Alberto Giovannini. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrenei confronti della Lucor s.r.l., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigra fe . Con quest’ultima che ha rigettato l’appello da lla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Cataniache aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con i l quale , per l’anno di imposta 2019, l’Ufficio aveva recuperato maggioriai fini Ires, Iva ed Irap.

2. Con successiva istanza la controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che:

1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. La contribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.

4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).