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Ordinanza — n. 5771/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary withdrawal via simplified tax definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5771/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the litigation extinguished because the taxpayer voluntarily requested and obtained the simplified tax definition procedure. The lower court had previously ruled in favor of the taxpayer regarding his status as a direct farmer, but the municipality later confirmed the taxpayer utilized the 'rottamazione quater' benefit. Consequently, the court applied the statutory rule that such a voluntary withdrawal extinguishes the proceeding regardless of the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 5 d.l. 148/2017; Art. 6 comma 2 d.l. 193/2016: When a taxpayer voluntarily requests and obtains the simplified tax definition procedure, the judicial proceeding is extinguished by law under Art. 391 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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simplified tax definition voluntary withdrawal extinguishment of proceedings direct farmer status simplified tax procedure imposta immobiliare esenzione dal pagamento dei contributi deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 5 d.l. 148/2017
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l.
Art. 6 comma 2 d.l. 193/2016
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n.
Art. 391 cod. proc. civ.
148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
art. 9 d.lgs. n. 504/1992
art. 2697 cod. civ
201/2011, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., in relazione all’art.
artt. 2697 cod. civ
Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ
148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083
da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083).
Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697
da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 30593 / 20 21 propost i da: FRANCESCO MASONI, nato a Pontedera (PI) il 17 settembre 1948 (C.F.: MSNFNC48Pl 7G483B) ed ivi residente, alla Via Madonna delle Querce n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Trombella del Foro di Pisa (C.F.: TRMLNZ71C248832L; casella di posta elettronica certificata: lorenzo.trombella@legalmail.it), unitamente , ma con poteri d isgiunti , all'Avv. Valerio Cionidel Foro di Roma (C.F.: CNIVLR75A23E625P; casella di posta elettronica certificata: valeriocioni@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma (RM) alla Via degli Scipioni n. 268/A ( fax: 0697257770 ; indirizzo di posta elettronica certificata: valeriocioni@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente - contro Avviso accertamento ICI – Estinzione per definizione agevolata COMUNE di PONTEDERA (C.F.:00108690470), in persona del dirigente pro tempore D ott . ssa Federica Caponi, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore Servizi Finanziari, alla Persona e Organizzazione del Comune di Pontedera, autorizzata con determinazione n. 1 del 03/01/2022, rappresentata e difesa dall’Avv.

Domenico Iaria (C.F.: RIADNC57T216702C) del Foro di Firenze (fax: 055/264470; indirizzo e- mail: domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona), come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto alcontroricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 486 / 6 / 20 21 emessa d a l la C T R Toscan a in data 26/04/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1.

Masoni Francesco impugnava dinanzi alla CTP di Pisa un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno 2012, pari ad € 9.683,69 (oltre a sanzioni per € 6.935,58), con cui era stata negata l'esenzione dall'imposta con riferimento al possesso di terreni divenuti edificabili, in quanto non era stata riconosciuta al contribuente la qualifica di coltivatore diretto.

2. La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando, tra l’altro, che il Masoni aveva dimostrato di possedere la detta qualifica (attraverso l'iscrizione del padre negli appositi elenchi comunali previsti dalla legge n. 9/1963, le dichiarazioni annuali rilasciate ai fini della concessione degli aiuti comunitari, la conseguente assegnazione da parte della Provincia di Pisa di 280 litri di gasolio agricolo con applicazione dell'aliquota ridotta, la percezione per l'anno 2007 del premio unico annuale da parte della Comunità europea e la regolare coltivazione del terreno).

3. Sull’appello del Comune di Pontedera, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva il gravame e, per l’effetto, dichiarava la legittimità dell’avviso impugnato, affermando, per quanto qui rileva, che la CTP aveva accolto il ricorso valorizzando, al fine di ritenere provata la qualità di coltivatore diretto del Masoni, circostanze irrilevanti, che il principio dettato dal comma 1 dell'art. 9 d.lgs. n. 504/1992 (secondo cui è imprenditore agricolo professionale colui che "dedica alle attività agricole di cui all'art 2135 del codice civile.... almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale di lavoro”) era estensibile anche in tema di IMU, che il maturare del trattamento pensionistico escludeva che il soggetto che aveva fruito dell'agevolazione fino a quel momento potesse essere ancora considerato coltivatore diretto e che Il valore di € 55,00 al mq doveva ritenersi congruo sulla base della delibera del C.C. n. 66/2006, cui per costante giurisprudenza doveva attribuirsi un valore presuntivo, e tenuto conto del fatto che il valore dell'area determinato nella delibera in € 75,00 era stato ridotto ad € 55,00 proprio in relazione all'andamento del mercato.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per cassazione Masoni Francesco sulla base di cinque motivi. Il Comune di Pontedera ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 78 bis d.l. n. 104/2020, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l'agevolazione per i coltivatori diretti e per gli IAP sarebbe di per sé preclusa per i contribuenti titolari di trattamento pensionistico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che egli aveva dimostrato inequivocabilmente di possedere tutti i requisiti, formali (quali la sua iscrizione alla gestione INPS dei coltivatori diretti ed alla Camera di Commercio) e sostanziali, richiesti per la spettanza del beneficio fiscale di cui si discuteva, come accertato dalla competente Regione.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli art. 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR avallato la stima contenuta in una delibera comunale del 2006 risalente a sei anni prima di quello oggetto di accertamento.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto incontrovertibile il valoreassunto nella citata delibera, omettendo qualsiasi apprezzamento sulle stime da lui offerte.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. n. 296/2006, 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto l’atto di accertamento impugnato “congruamente motivato”.

6. Con nota del 16.2.2024l’Amministrazione comunale ha evidenziato che il resistente ha richiesto e ottenuto i benefici della c.d. rottamazione quater con tutte le conseguenze che da ciò discendono in ordine al presente giudizio . In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia (come nel caso di specie) ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del cont