Tax court dismisses appeal when taxpayer pays tax and requests expedited case closure under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal against the Regional Court's dismissal of the taxpayer's request extinguished. The taxpayer, Lucor S.R.L., had paid the outstanding taxes and formally requested the expedited definition of the dispute under Law No. 197/2022. The court ruled that because the taxpayer fulfilled the statutory requirements for the simplified procedure, the litigation was legally terminated without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 197 e 198 della legge n. 197 del 2022: When a taxpayer requests the expedited definition of a tax dispute and pays the due amounts, the proceedings are declared extinguished by order, terminating the litigation immediately.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19428/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro LUCOR S.R.L. e MODICA SALVATORE rappresentati e difesi da ll’Avv. Massimo Corrado Ingarao ed elettivamente domiciliatipresso l’indirizzo pecmassimo.ingarao@pec.ordineavvocaticatania.it; –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 14 9 / 2021 , depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024dal consigliere Rosanna Angarano; IRES IVA IRAP AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, Stefano Visonà, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; sentito l’ Avv. dello Stato Alberto Giovannini; Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo , nei confronti della Lucor s.r.l. e di Salvatore Modica , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Cataniache aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, l’Ufficio aveva recuperatomaggiori Ires, Iva ed Irap .
2. Con successiva istanza parte controricorrente ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della legge 29 dicembre 2022 n. 197 avendo presentato domanda di definizione della lite pendente ed avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto. Considerato che:
1. L’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022 prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il successivo comma 198, prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione». Cons. est. Rosanna Angarano 3 2. Partecontribuente ha documentato, con riferimento al presente giudizio di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto ivi previsto.
3. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit.
4. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).