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Ordinanza — n. 5760/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as judgment extinguished by taxpayer's voluntary settlement under simplified tax definition rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5760/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer voluntarily opted for a simplified tax definition, triggering statutory termination of the proceedings. Although the appellant argued for nullity due to lack of motivation and violation of tax assessment parameters, the Court found the procedural bar took precedence. Consequently, the judgment was not rejected on merits but terminated due to the taxpayer's commitment to abandon the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 5, d.l. n. 148/2017; Art. 391 c.p.c.: When a taxpayer opts for a simplified tax definition with a commitment to abandon the lawsuit, the cassation appeal is extinguished by law regardless of the merits.

Parole chiave

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simplified tax definition extinguishment of proceedings voluntary abandonment of suit tax assessment appeal simplified procedure rules prezzo del terreno pigione indicizzata stima nel raggruppamento terreni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 5, d.l. n. 148 del 2017
225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l.
Art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv.
Art. 391 cod. proc. civ.
148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 1, comma 162, l. n. 296/2006
225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l.
Art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
civ., per non aver la CTR considerato che gli avvisi di accertamento in rettifica ICI devono essere motivati sulla base dei parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992.
artt. 36 d.lgs. n.546/1992
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992 e 132, secondo comma, n.
artt. 112 cod. proc. civ
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 35, comma 3, d.lgs.
art. 391 cod. proc. civ
148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083
da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083).
Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697
da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 53 79 / 20 20 propost i da: FRANCESCO MASONI, nato a Pontedera (PI) il 17 settembre 1948 (C.F.: MSNFNC48Pl 7G483B) ed ivi residente, alla Via Madonna delle Querce n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Trombella del Foro di Pisa (C.F.: TRMLNZ71C248832L; casella di posta elettronica certificata: lorenzo.trombella@legalmail.it), unitamente , ma con poteri d isgiunti , all'Avv. Valerio Cionidel Foro di Roma (C.F.: CNIVLR75A23E625P; casella di posta elettronica certificata: valeriocioni@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma (RM) alla Via degli Scipioni n. 268/A ( fax: 0697257770 ; indirizzo di posta elettronica certificata: valeriocioni@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente - contro Avviso accertamento ICI – Estinzione per definizione agevolata COMUNE di PONTEDERA (C.F.:00108690470), in persona del dirigente pro tempore D ott . ssa Federica Caponi, nella sua qualità di Dirigente del 3° Settore Servizi Finanziari, alla Persona e Organizzazione del Comune di Pontedera, autorizzata con determinazione n. 1 del 03/01/2022, rappresentata e difesa dall’Avv.

Domenico Iaria (C.F.: RIADNC57T216702C) del Foro di Firenze (fax: 055/264470; indirizzo e- mail: domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18 (Studio Legale Lessona), come da mandato rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto alcontroricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 1071 / 9 / 20 1 9 emessa d a l la C T R Toscan a in data 27/06/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Rilevato che 1. Masoni Francesco impugnava dinanzi alla CTP di Pisa un avviso di accertamento ICI per l’anno 2011 relativi ad alcuni terreni, deducendo che il valore attribuito all’area era fuori mercato.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3. Sull’impugnazione del Comune di Pontedera, la CTR Toscana accoglieva il gravame, evidenziando che, per quanto già con il ricorso introduttivo il contribuente avesse denunciato che la determinazione dell’imposta era stata sostenuta solo dal riferimento ad un pregresso accordo tra le parti, il riferimento alla conciliazione avvenuta dinanzi alla CTP di Pisa rappresentava solo un elemento della motivazione dell’avviso di accertamento.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Masoni Francesco sulla base di tre motivi. Il Comune di Pontedera ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n.546/1992 e 132, secondo comma, n. 4, e 156 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR esplicitato le ragioni per le quali aveva considerato la conciliazione giudiziale una parte, anziché la totalità, della motivazione dell’atto impugnato.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, l. n. 296/2006, 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che gli avvisi di accertamento in rettifica ICI devono essere motivati sulla base dei parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 35, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e 277, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulle censure di merito avanzate nei confronti dell’avviso di accertamento, trascurando tutti i motivi formulati con il ricorso di primo grado e riproposti nel giudizio d’appello.

4. Con nota del 16.2.2024l’Amministrazione comunale ha evidenziato che il resistente ha richiesto e ottenuto i benefici della c.d. rottamazione quater con tutte le conseguenze che da ciò discendono in ordine al presente giudizio . In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, richiamato dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 148 del 2017, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia (come nel caso di specie) ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato (arg. da Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese d