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Ordinanza — n. 5758/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-payment of TARSU due to post-litigation settlement extinguishing the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5758/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished and ordered the parties to share litigation costs. The Municipality of Termoli withdrew its appeal after both sides agreed that a prior transaction had resolved the underlying tax dispute. The court ruled that this post-litigation settlement legally terminated the controversy, making the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: When parties declare a settlement after the main judgment, the litigation is extinguished and the appeal is inadmissible as the subject matter is no longer in dispute.

Parole chiave

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post-litigation settlement extinguishment of litigation TARSU tax recovery inadmissibility of appeal compensation of costs arretrati di mantenimento pagamento del subappaltatore fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Con atto di poco precedente del 13.12.2022 il Comune di Termoli, in persona del sindaco, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere intervenuta tra le parti una transazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 46, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Art. 48 d.lgs. n. 546/1992
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater
115 del 2002, art. 13, c.
art. 390 cod. proc. civ
Con atto di poco precedente del 13.12.2022 il Comune di Termoli, in persona del sindaco, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere intervenuta tra le parti una transazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n.
Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 906 / 20 21 propost i da: Comune di Termoli (C.F.: 00067530709 ) , con sede in Termoli alla Via Sannitica n. 5, in persona del Sindaco e legale rappresentanteDr. Francesco Roberti, rappresentato e difeso, giusta procura alle litiallegata al ricorso , dall'Avv. Angelo Cima(C.F.: CMI NLW56Rl5H273M ; fax : 0874 - 493788) ed elettivamentedomiciliato presso lo studio dello stesso, in Campobasso alla Trav. Via Zurlo n. 8 ( posta elettronica certificata: avvangelowaltercima@puntopec.it); -ricorrente - contro Curatela fallimentare Zuccherificio del Molise S.p.A., con sede in Termoli alla SS Sannitica Km 17 loc.

Pantano Basso snc (C.F.: 00094700705 ) , in persona dei Curatori fallimentari A vv. Nicolino Musacchio (C.F. : MSCNLN67B02E456B) e Dott .ssa Mirella Michelina Mileti (C . F. : Intimazione pagamento Tarsu – Rinuncia ricorso MLTMHL66E68Z401Q), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Grieco (C.F.: GRCGNN65A01B519D ; pec: avvgiovannigrieco@pec.giuffre.it ; fax : 0874/698739), in forza di autorizzazione del Giudice delegato D ott. D'Alonzo del 28.01.2021, e d elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Umberto I n. 5, giusta procura in calceal controricorso; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 231 / 20 2 0 emessa d a l la C T R Molise in data 23/07/2020e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. La Zuccherificio del Molise S.p.a. proponevano dinanzi alla CTP di Campobasso ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatole dal Comune di Termoli il 17/12/2015 per il recupero della maggiore TARSU dovuta per le annualità dal 2003 al 2006, rilevando preliminarmente che l'intimazione era riferibile ad un prodromico avviso di accertamento concernente la differenza tra la superficie dello stabilimento dichiarata e quella accertata, definito con sentenza n. 153/3/2011 che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto accordo transattivo tra le parti.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava il gravame, affermando che la sentenza di estinzione per cessata materia del contendere con la quale era stato definito il giudizio avente ad oggetto il prodromico avviso di accertamento rappresentava una pronuncia che acquistava efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale, con la conseguenza che restava preclusa la possibilità di notificare l'ingiunzione di pagamento relativa all'avviso di accertamento n. 999999192 del 19/05/2006 di importo pari ad € 998.549,78 notificato allo Zuccherificio il 22/05/2006 in quanto lo stesso, regolarmente opposto, era stato definito dalla Commissione Tributaria adita con sentenza non opposta nei termini e, quindi, definitiva con effetto di giudicato tra le parti.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Termoli sulla base di un unico motivo. La Zuccherificio del Molise S.p.a. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 46, secondo comma, e 48 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la richiesta di cancellazione della causa dal ruolo, posta alla basedella sentenza della CTP di Campobasso, a definizione del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento poi sfociato nella ingiunzione di pagamento impugnata, faceva riferimento all'individuazione da parte dei difensori di "termini di accordo che dovranno essere ratificati dalle rispettive parti", non indicando, per l’effetto, un accordo già perfezionato.

2. Con atto del 27.12.2022 i difensori delle parti, premesso che nelle more del giudizio era venuta meno la materia del contendere per intervenuto atto di transazione, concordemente hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia, senza alcunastatuizione sulle spese del giudizio. Con atto di poco precedente del 13.12.2022 il Comune di Termoli, in persona del sindaco, premesso di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per essere intervenuta tra le parti una transazione, aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., di rinunciare al ricorso, invocando la compensazione integrale delle spese. I curatori del fallimento della Zuccherificio del Molise s.p.a. avevano aderito all’istanza sottoscrivendola.

3. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della rescontroversa. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite. Co