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Ordinanza — n. 5726/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax office appeal, overturning appellate court on accrual principle and joint liability rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5726/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Bolzano appellate court's decision regarding tax assessments. The taxpayer argued that the tax office's acts were null due to notification to an extinct company and that the appellate court incorrectly applied the accrual principle. The court ruled that the joint liability principle does not automatically extend to partners in a joint assessment and that taxable income must be recognized in the year the legal title for revenue was created, not when payment occurred.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 21 d.lgs. 546/1992; Art. 6 d.lgs. 218/1997; Art. 109 TUIR: The principle of joint liability in joint assessments does not automatically extend to partners, and taxable income is recognized in the year the legal title for revenue is created, regardless of actual payment.

Parole chiave

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tax assessment with adherence principle of accrual joint liability partners taxable income recognition notification to extinct entity tax appeal procedure Cassation review esclusione del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 3, of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 21 of D.Lgs. 31 December 1992, no. 546
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.
Art. 6, paragraphs 2 and 4 of D.Lgs. 19 June 1997, no. 218
546, nonché dell’art. 6, commi 2 e 4 d.
Art. 109 of D.P.R. 22 December 1986, no. 917 (TUIR)
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 13 January 2022, no. 879
Cass., Sez. V, 25 September 2020, no. 20200
Cass., Sez. V, 21 October 2021, no. 29485
Cass., Sez. V, 20 December 2018, no. 32958
Cass., Sez. V, 9 November 2018, no. 28671
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29387/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro TAUBER TOBIAS, in proprio e quale ex socio di Topinvest S . a.s. di Diamanti Giulio Maria Co. - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 35/02/16, depositata in data 11 maggio 2016;

Oggetto: tributi – accertamento con adesione – effetti – principio di competenza N.29387/16 R.G. Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente TAUBER TOBIAS, in qualità di ex socio della cessata Topinvest S.a.s. di Diamanti Giulio Maria Co. ha impugnato sia un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con il quale si recuperavano maggiori imposte in capo alla società, sia un ulteriore avviso di accertamento,con il quale si recuperava maggiore IRPEF a titolo di recupero di maggiori redditi da partecipazione imputati al socio per trasparenza.

Il contribuente ha dedotto la nullità degli atti impositivi, in quanto notificati a un soggetto, la società Topinvest s.a.s., estinta in quanto cancellata nel gennaio 2009.

2. La CT di primo grado di Bolzano ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo gli importi oggetto di accertamento.

3. LaCT di secondo grado di Bolzano, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui ancora rileva – tempestivo il ricorso presentato dal contribuente, sul presupposto che il deposito della proposta di accertamento con adesione proposta in relazione «al primo degli avvisi di accertamento notificati» esplica effetto sospensivo anche nei confronti del secondo atto impugnato, benché impugnato dopo il termine di sessanta giorni dalla notificazione, essendovi «collegamento strutturale» tra il primo, relativo all’accertamento relativo alla società e il secondo, relativo al maggior reddito di partecipazione dei soci imputato per trasparenza.

Nel merito, il giudice di appello ha confermato gli importi accertati dal giudice di primo grado, osservando come non vi sarebbe prova dell’incasso delle provvigioni di mediazione nei confronti alcuni clienti (Fent Immobilien KG, compravendita del maso Waldhexe) e che in assenza dell’incasso « prevale la questione N.29387/16 R.G. Est. F. D’Aquino della effettiva inesistenza dell’operazione da un punto di vista contabile».

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a duemotivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 6, commi 2 e 4 d. lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto tempestivo il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo al maggior reddito da partecipazione quale effetto della proposizione dell’accertamento con adesione in relazione all’avviso di accertamento relativo al maggior reddito della società. Osserva la ricorrente che gli atti impugnati sono diversi e riguardano soggetti diversi (la società e il socio) e che la sospensione dei termini per impugnare si applica agli atti impositivi oggetto di accertamento con adesione.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato nel merito la decisione del giudice di primo grado quanto alla riduzione degli importi oggetto di accertamento. Osserva parte ricorrente che la decisione di appello (ai fini della mancata prova dei maggiori proventi accertati) è incentrata sulla mancata prova di certezza dell’incasso delle somme indicate nelle fatture, circostanza che risulterebbe irrilevante ai fini del principio di competenza, posto che gli importi vanno accertati in relazione al conseguimento dei ricavi e non in relazione all’effettivo incasso.

Deduce il ricorrente che l’applicazione del principio di cassa è eccezionale e tra tali eccezioni non rientrano le prestazioni di intermediazione (come il N.29387/16 R.G. Est. F. D’Aquino ricorrente deduce nella specie) e che, diversamente, si lascerebbe il contribuente arbitro di scegliere il periodo di imposta in cui si sarebbe formato il reddito.

3. Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento con adesione ha la finalità di raggiungere la definizione di una pretesa dell'amministrazione finanziaria che possa essere condivisa da parte del contribuente, evitandosi il ricorso all'impugnativa giurisdizionale, caso per il quale l'ordinamento non ha previsto l'automatica estensione degli effetti dell'accertamento con adesione concordato dalla società in favore dei soci della società partecipata (Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 879; Cass., Sez. V, 25 settembre 2020, 20200). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

4. Il secondo motivo è fondato.In materia di imposte sui redditi, la formazione del reddito d'impresa è regolata dal le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'art. 109, secondo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (principio di competenza), per cui i ricavi per corrispettivi, anche se non ancora incassati, purché maturati, entrano a far parte delle componenti positive di reddito (Cass., Sez. V, 21 ottobre 2021, n. 29485; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32958). E’, pertanto, l’esercizio nel quale si è formato il titolo giuridico che costituisce la fonte dei ricavi quello in cui i ricavi vanno indicati (Cass., Sez. V, 9 novembre 2018, n. 28671), non anche quello in cui vi sia stata la conclusione del ciclo finanziario dell’operazione economica (pagamento). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano per nuovo esame, nonché anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. N.29387/16 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per la regolazione e l