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Ordinanza — n. 5725/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to withdrawn interest and procedural defects under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5725/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the appellant withdrew their interest on September 4, 2023, creating a supervening defect. The appellant argued that the lower court failed to address specific procedural exceptions regarding the finality of prior tax assessments. The court ruled that without formal notification of the withdrawal, the appeal became legally impossible to pursue under civil procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 390, comma 3, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: The appeal is inadmissible if the appellant withdraws their interest without formal communication, rendering the proceeding void due to supervening lack of standing.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility withdrawal of interest supervening defect lack of standing finality of judgments procedural defects tax collection enforcement arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 390, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE Checon il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod.
Art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., violazione dell’art. 19, comma 3, d.
art. 112 cod. proc. civ
civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18272/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro SOCIETA’ ARTE VETRO S.d.f., in persona del legale rappresentante pro tempore VENTURINI ANTONIO - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale delle Marche,n. 530/01/2022, depositata in data 12 giugno 2022 Oggetto: tributi- cartella N.18272/22 R.G.

Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE Che ARTE VETRO S.d.f. ha proposto impugnazione avverso una cartelladi pagamento per carichi tributari dei periodi di imposta 2003, 2004, 2005, che traevano origine da atti di contestazione di sanzioni; gli avvisi facevano seguito a una verifica, in esito alla quale si accertava che il legale rappresentante della S.d.f. Venturini Antonio fosse risultato amministratore di fatto della medesima, pur essendo formalmente residente in San Marinoe si accertava che la società fosse residente in Italia presso la sede di Junior Glass S.p.A.; che la CTP di Pesaro ha accolto il ricorsosulla base di un giudicato esterno formatosi in relazione alla società di fatto contribuente, giudicato formatosi in relazione a precedenti periodi di imposta; che la CTR delle Marche, con sentenza in data 12 giugno 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la formazione del giudicato esternoritenendo, in particolare, che il giudicato esterno, formatosi per effetto di quattro pronunce di questa Corte, per quanto formatosi in diversi period i di imposta, ha investito accertamenti relativi a circostanze di fatto a carattere permanente; che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivie che il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

CONSIDERATO CHE Checon il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice di appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto volto a riproporre le eccezioni di merito relative ad atti di contestazione dai quali erano scaturite le cartelle di pagamento, nonché osservandosi, in particolare, che gli N.18272/22 R.G. Est. F. D’Aquino originari atti impositivi erano stati oggetto di sgravioa fronte, invece, degli atti di contestazione che non erano stati oggetto di impugnazione ed erano divenuti pertanto definitivi; che conil secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 19, comma 3, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui la sentenza impugnata ha impugnato la cartella di pagamentoal fine di far valere ragioni di merito della pretesa tributaria che dovevano ritenersi definitivamente precluse; che il ricorrente in data 4 settembre 2023 ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per cui – in assenza di costituzione dell’intimato e di comunicazione della rinuncia (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.) - deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente (Cass., Sez.

U., 18 febbraio 2010, n. 3876), senza alcuna pronuncia sulle spese; P. Q. M. LaCorte dichiara inammissi