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Ordinanza — n. 5697/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax office appeal declaring tax proceeding extinguished due to simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5697/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal against the regional tax commission's decision extinguished. The taxpayers had filed for a simplified settlement agreement covering the disputed tax periods, which legally terminated the underlying dispute. Consequently, the court ruled that the procedural matter no longer existed, dismissing the appeal and assigning costs to the parties.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197 e 197, l. 197/2022; When taxpayers file for a simplified settlement agreement covering the disputed tax periods, the proceeding is extinguished by cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement agreement extinction of proceeding cessation of subject matter tax appeal dismissal simplified tax procedure complicità in sottrazione d'imposta attività lucrativa non dichiarata prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
D’Aquino Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art.
Art. 111 Cost.
civ., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 111 Cost., agli artt.
Art. 1, comma 2 e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
civ., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 111 Cost., agli artt.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 1, commi 197 e 197, l. 197/2022
civ., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 111 Cost., agli artt.
art. 111 Cost
civ., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 111 Cost., agli artt.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25307/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ZUCCA LUIGI (C.F. ZCCLGU66L01B354T), SELIS MARIO (C.F. SLSMRA43T30E336K, rappresentati e difesi dall’Avv. GIUSEPPE LAI (C.F. LAIGPP60S28B354N) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

DANIELE MANCA-BITTI in Roma, Via Luigi Luciani, 1 Oggetto: tributi – definizione agevolata N.25307/22 R.G. Est. F. D’Aquino - intimato – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Sardegna,n. 284/05/2022, depositata in data 11 aprile 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE I contribuenti ZUCCA LUIGI e SELIS MARIO, i quali svolgono l’attività di servizi di dottori commercialisti. hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette , relativo ai periodi di imposta 2010 e 2009 con i quali, a seguito di PVC, si accertavano irregolarità in relazione alla tempistica della fatturazione della società Ideazienda S.r.l., che avevano consentito – tramite l’omissione della fatturazione dei corrispettivi – di imputare diversamente le componenti di reddito in violazione del principio di competenza, volto secondo l’Ufficio a postergare l’emersione di redditi tassabili; che tali corrispettivi attenevano – come risulta dalla sentenza impugnata - a prestazioni professionali di revisione e coordinamento del servizio di rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Regione Sardegna alla suddetta societàper corsi di formazione; che la CTP di Cagliari ha accolto i ricorsi riuniti; che la CTR della Sardegna, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo il giudice di appello che non costituisce abuso del diritto il comportamento dei contribuenti, nella parte in cui costoro hanno rinunciato al compenso, potendo il rapporto professionale, in caso di rapporti di amicizia o parentela, essere effettuato gratuitamente; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo, cui resistono con controricorso i contribuenti.

CONSIDERATO CHE N.25307/22 R.G. Est. F. D’Aquino Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 111 Cost., agli artt. 1, comma 2 e 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché agli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che i professionisti possano rinunciare al proprio compenso a fronte dell’accantonamento dei compensi da parte della società debitrice, salvo che fosse provata l’esistenza di un accor d o fraudolento finalizzato ad ottenere un doppio risparmio fiscale per la società e per i professionisti; nella specie, l’Ufficio ritiene che il giudice di appello non avrebbe considerato che la società debitrice Ideazienda S.r.l.

è partecipata al 50% dai contribuenti odierni controricorrenti; osserva, inoltre, il ricorrente che l’Ufficio non avrebbe contestato la rinuncia ai compensi, bensì la indebita postergazione dei compensi medesimi in assenza di valide ragioni econ omiche e che ciò costituirebbe violazione delle regole di cassa di cui all’art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR); chededuce, inoltre, il ricorrente come un accordo tra società e soci sarebbe superfluo in un caso, come quello di specie, in cui i contribuenti costituiscano gli unici soci della società debitrice, censurandosi, inoltre, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui sussisterebbe un interesse dei contribuenti a mantenere rapporti di collaborazione con la società e alla inadeguata valutazione di un comportamento, quale quello della società contribuente, che avrebbe mantenuto una riserva di liquidità in assenza di ogni logica di prudenza; che i controricorrenti hanno depositato istanza di definizione agevolata a termini della l. n. 197/2022, in relazione ai quattro avvisi di accertamento (periodi di imposta 2009 e 2010) per cui è causa (nn.

TW3010102875/6/7/8), avvisi compiutamente indicati nel ricorso introduttivo, per complessive n. 5 rate, di cui è stata data prova della N.25307/22 R.G. Est. F. D’Aquino presentazione della domanda, della relativa ricevuta dell’Ufficio e del versamento della prima rata; che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all’art. 1, commi 197 e 197, l. 197/2022, per cui il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P. Q. M. Dichiara l’estinzione del